Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 07-07-2011, n. 26615 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 12 agosto 2010, il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., dalla richiesta di riesame degli indagati G.R., G.F., G. S. e R.A., ha confermato quella emessa dal Gip della sede, in data 22.7.2010, con la quale era stata applicata ai ricorrenti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere (successivamente sostituita, quanto alla sola G.S., con quella degli arresti domiciliari) per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo E della rubrica provvisoria) ed altresì per alcuni episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, contestati ai soli G.R. (capi 8, C e D), G.F., (capi B e C) e R.A. (capo D).

1.1 Il Tribunale ha, in via preliminare, ritenuto infondata l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni (ambientali e telefoniche) poste a base del giudizio di gravità indiziaria.

Dopo avere premesso che l’eccezione difensiva era formulata in termini assolutamente generici, il tribunale rilevava, in ogni caso, con riferimento ai decreti autorizzativi delle intercettazioni captate in modalità ambientale, che gli stessi disponevano in effetti che l’attività di ascolto e registrazione avvenisse presso la sala d’ascolto della Procura della Repubblica, legittimamente facoltizzando solo "l’ascolto remoto" presso gli uffici della PG; con riferimento ai decreti autorizzativi delle intercettazioni eseguite all’interno di istituti penitenziari, che i relativi decreti autorizzativi risultavano adeguatamente motivati relativamente alle ragioni di indispensabilità ed urgenza, essendo le stesse effettivamente desumibili dallo "stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni", laddove l’inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura derivava dalla necessita di collocare le apparecchiature presso le Case Circondariali ove gli indagati avrebbero effettuato i colloqui con i loro familiari.

1.2 Nel merito, il Tribunale rileva:

– che nell’ambito delle indagini avviate a seguito dell’arresto di M.C.I. in data 8 giugno 2009, la quale era stata colta nella flagrante detenzione di 340 grammi di cocaina mentre era in procinto di partire per Modena con un pullman di linea, venivano intercettate una serie di conversazioni, caratterizzate dall’uso di un linguaggio criptico e delle quali venivano riprodotti i passaggi più significativi, dalle quali emergeva l’esistenza di una sia pur embrionale associazione finalizzata al traffico illecito, composta tra gli altri: dal coindagato B.S., che risiedendo a Modena" si occupava non solo del rifornimento della sostanza ma anche e soprattutto del diretto collocamento della stessa sul mercato, mantenendo In prima persona, anche attraverso la ex convivente M., e l’attuale fidanzata T., i rapporti con i vari canali di rifornimento; da G.F., F. M. e M.C., che avevano il ruolo di corrieri dello stupefacente tra Gioia Tauro e Modena; da G.R., come stabile fornitore di quantità certamente non modeste, per le quali il B., già nell’ambito temporale "attenzionato dal titolo coercitivo" relativo alla operazione "Final Fish", aveva accumulato un debito di oltre 31.000,00 Euro;

– che l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni compiuto nell’ordinanza cautelare doveva ritenersi corretta, al pari del giudizio espresso circa la effettiva configurabilità di un vincolo associativo e non già soltanto di natura familiare, trovando esso significativo riscontro, anche nei plurimi sequestri di sostanza stupefacente operati.

1.3 Le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) ad avviso del giudice del riesame erano desumibili oltre che dalla gravità dei fatti contestati, sintomatico dell’inserimento degli indagati in un contesto delinquenziale, anche dalla operatività della "presunzione normativa" introdotta con la L. 23 aprile 2009, n. 33. 2. Hanno proposto ricorso tutti gli indagati, con due autonomi atti d’impugnazione entrambi redatti dal comune difensore di fiducia, avvocato Domenico Alvaro, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando:

2.1. quanto al ricorso proposto nell’Interesse di G.R., G.F. e R.A., violazione della legge processuale, in relazione all’artt. 292 c.p.p., comma 2, lett. B), con riferimento alla dedotta indeterminatezza della imputazione formulata al capo E; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, evidenziandosi in ricorso il carattere solo apparente della motivazione addotta circa la corretta identificazione in G. R. e in G.F. degli autori delle compiute intercettazioni telefoniche effettuate da una cabina telefonica di Gioia Tauro, denominati "zio" e "nipote", posto che nessuna scheda telefonica rilevante nel procedimento risulta riferibile agli indagati e che manca un effettivo riconoscimento vocale operato dalla PG; che I singoli episodi delittuosi del 16 maggio e dell’8 maggio 2009, oggetto del procedimento modenese, erano ancora sub judice, sicchè l’attribuzione in termini di certezza degli stessi ai G. costituiva affermazione incongrua che si rifletteva negativamente anche relativamente all’attribuzione agli stessi degli episodi sub B) e C), risultando in effetti solo una congettura degli inquirenti che dalla conversazione del 3 settembre 2009 intercorsa tra F. M. ed il B., possa fondatamente desumersi che il timore esternato dal primo era da ricollegarsi ad un trasporto di sostanza stupefacente, mai rinvenuta, e che tale sostanza stupefacente fosse stata consegnata dai G., specie ove si consideri che al B. viene attribuito un ruolo di mediatore con i fornitori e gli viene attribuita una pluralità di fonti di approvvigionamento di droga e che il F., nel corso di un colloquio in carcere con il cugino N., aveva fatto riferimento ad un fornitore di nome P.; che anche il coinvolgimento di G.R. nell’episodio D) risultava affermato apoditticamente, tenuto conto dello stato di detenzione dell’indagato; che la partecipazione del R. al reato associativo si fondava anch’essa su semplici congetture, posto che dalle intercettazioni ambientali non poteva desumersi alcun effettivo passaggio di consegne dal suocero al genero, e che l’episodio relativo alla fornitura ai palermitani era successivo all’arresto del suocero, del cognato e di altri pretesi associati ( B., F. e M.), che l’arresto degli associati costituisce evento interruttivo del legame esistente tra gli stessi e che il ruolo di stabile fornitore di sostanza stupefacente Manto può costituire elemento dimostrativo di un vincolo associativo, solo nel caso si tratti di un rapporto in via esclusiva;

2.2 quanto al ricorso proposto nell’interesse di G.S.:

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non emergendo dal compendio indiziario alcun elemento dimostrativo di un effettivo coinvolgimento della ricorrente nel sodalizio, ove si consideri che l’asserita conoscenza dell’illecita attività svolta dai suoi congiunti, non può ritenersi sintomatica di una sua effettiva adesione all’associazione, atteso il vincolo familiare intercorrente con gli altri inquisiti; deponendo in senso negativo all’ipotesi accusatorìa anche la mancata contestazione di singoli episodi, rappresentando solo una congettura dei giudici di merito che dopo gli arresti degli altri associati la ricorrente sarebbe divenuta responsabile della prosecuzione delle attività illecite; violazione della legge processuale, in relazione all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. B), con riferimento alla dedotta indeterminatezza della Imputazione formulata al capo E; violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, avuto riguardo sia alla motivazione secondo cui le ragioni d’urgenza ben possono desumersi "dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni" sia a quella secondo cui la "inidoneità" degli impianti esistenti presso la Procura possa desumersi tout court dalla necessità della collocazione delle apparecchiature presso la Casa Circondariale, che afferisce in effetti a ragioni di mera opportunità e comodità.

Motivi della decisione

1. – Ritiene il Collegio che l’impugnazione proposta da G. R., G.F. e R.A. sia basata su motivi infondati e sia quindi da rigettare, e che meriti accoglimento, invece, quella proposta da G.S., con conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Tribunale di Reggio Calabria, per nuovo esame.

2. Quanto al rigetto dell’impugnazione proposta dai G. e dal R. è opportuno premettere che il controllo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonchè il valore sintomatico degli indizi medesimi. Tale controllo non coinvolge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico degli indagati e l’esattezza della qualificazione giuridica del fatto, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr., per tutte, Cass. S.U., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, imp. Audino, RV 215828; Cass. sez. 4, sentenza n. n. 22500 del 3 maggio 2007, imp. Terranova, RV 237012).

2-1 – Alla luce di tali principi, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile relativamente alla riconosciuta gravità degli indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati a G. R., G.F. e R.A., ove si consideri che i giudici del riesame – valorizzando in particolare il dato fattuale emerso dal compendio delle intercettazioni, anche ambientali, ed il ricorso, nelle telefonate intercettate, ad un linguaggio criptico non altrimenti giustificabile -hanno adeguatamente illustrato le ragioni per cui gli interlocutori delle numerose telefonate intercettate erano da identificarsi proprio negli indagati R. e G. F. e del perchè le stesse assumevano rilevanza indiziante, evidenziando lo stretto e continuo collegamento dei componenti della famiglia G. con B.S., ai vertici di una sia pur embrionale organizzazione criminosa, con sede in Modena, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti inerenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonchè l’accertata prosecuzione dell’attività delittuosa da parte del R., dopo i primi arresti eseguiti dagli inquirenti, che aveva provveduto a fornire della sostanza stupefacente agli abituali referenti palermitani di una ulteriore rete di spaccio ( F.G. e tale P., suo socio), riscuotendone personalmente il corrispettivo.

Non è quindi ravvisatale negli esposti profili argomentativi alcun vizio motivazionale, rispetto al quale la evidenziata circostanza che il separato procedimento relativo ai fatti commessi in (OMISSIS) non sia ancora definito non può assumere alcuna decisiva rilevanza, tenuto anche conto della fase processuale in atto, contraddistinta dalla necessità di una probatio minor destinata a più apprezzabile conferma probatoria col naturale dipanarsi della vicenda processuale.

3. – Merita accoglimento, invece, il ricorso proposto nell’interesse di G.S., fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

3.1 Non specifica deve ritenersi, anzitutto, la doglianza relativa al mancato accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, sia perchè non risulta adeguatamente dimostrata la riferibilità dei colloqui utilizzati nella motivazione impugnata ai decreti censurati, nell’atto d’impugnazione non specificamente individuati, ed attraverso di essa la decisività dell’eccezione, sia perchè infondata nel merito, ove si consideri che le deduzioni svolte sul punto, contestano la sussistenza di ragioni di urgenza giustificatrici del ricorso di impianti esterni all’ufficio della Procura, laddove nell’ordinanza impugnata si evidenzia che i decreti autorizzativi delle intercettazioni captate in modalità ambientale, "disponevano che l’attività di ascolto e registrazione delle conversazioni captate avvenisse presso la sala d’ascolto della Procura della Repubblica, facoltizzando soltanto l’ascolto remoto presso gli uffici della polizia aiudiziaria", salvo le particolari esigenze tecniche che comportano le intercettazioni da effettuarsi, in istituti penitenziari.

3.2 Appare fondato, Invece, in rilievo della ricorrente secondo cui il Tribunale non ha fornito un’adeguata illustrazione degli elementi indizianti a carico dell’indagata con riferimento al reato associativo, unica imputazione a lei contestata.

Al riguardo va anzitutto ribadito il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui "al fine della configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali:

a) l’esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 10758 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Rv. 242897, imp. Urto). Ciò posto, questo collegio deve rilevare che i giudici del riesame, mentre hanno adeguatamente illustrato, attraverso il richiamo al contenuto di conversazioni intercettate riferibili alla G., le ragioni per cui doveva ritenersi che l’indagata avesse piena consapevolezza delle attività illecite poste in essere dai suoi stretti familiari (il padre, il fratello ed il marito), non hanno però specificamente precisato il concreto apporto fornito dalla imputata al sodalizio, e se lo stesso ove in tesi esistente, sia stato solo occasionale ovvero protratto nel tempo, così da costituire Indice affidabile di un suo stabile inserimento nel contesto associativo.

In presenza di tale rilevante lacuna motivazionale, s’impone allora l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. – Il rigetto del ricorso proposto da G.R., G. F. e R.A. comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di G.S. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta i ricorsi di G.R., G.F. e R.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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