Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 17 febbraio 2009 e depositato il successivo giorno 23, il sig. P.P., proprietario di un locale sito al piano terreno del fabbricato di piazzetta Ascensione n. 14, Napoli, adibito ad attività commerciale, ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 1085 del 9 dicembre 2008, recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi per esservi stata compiuta la realizzazione di un solaio intermedio di circa 33 metri quadrati, dotato di scala d’accesso.
Il ricorrente premette di non avere effettuato opere di sorta nel locale in questione, che sarebbe nell’attuale condizione sin dall’anno 1979, ed affida l’impugnazione ai seguenti motivi:
1) Violazione degli articoli 4, 7, 8, e 10 L. 241/1990;
2) Violazione degli articoli 31 e 44 della L. 47/1985 in relazione all’art. 32 D.L. 269/2003;
3) Violazione dell’art. 38 L. 47/1985 in relazione all’art. 32 D.L. n. 269/2003;
4) Violazione della L. 1150/1942 e della L. n. 10/1977, violazione degli articoli 3, 10, 22, 27, 29 e 31 DPR n. 380/2001, della L. R. n. 19/2001, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, inesistenza dei presupposti in fatto e diritto, travisamento;
5) Violazione dell’art. 31 DPR n. 380/2001 in relazione all’art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, perplessità;
6) Violazione art. 31 DPR n. 380/2001, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti, atipicità;
7) Ripetuti vizi di notificazione da parte del Comune a seguito di elezione di domicilio legale.
Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso con memoria.
Con l’ordinanza n. 227/2010 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato proposta dal ricorrente.
Alla pubblica udienza dell’undici maggio 2011 il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
1. – Con l’impugnazione in esame il sig. P.P. censura, sotto diversi profili, la disposizione dirigenziale del competente Servizio del Comune di Napoli che gli ha ordinato la rimessione in pristino del locale terreno sito in piazza Ascensione n. 14, nel quale, a seguito di sopralluogo di personale comunale, è stata rilevata la avvenuta realizzazione di un soppalco esteso circa trenta metri quadrati, ritenuto abusivo.
Il ricorso va respinto, siccome infondato.
2. – Va, innanzitutto, disatteso il primo motivo, in quanto per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione) in occasione dell’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, che non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 27997).
Più recentemente è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).
Peraltro, nel caso in esame, la comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia edilizia è stata fornita al ricorrente all’atto del sopralluogo condotto dal personale comunale nel sito in cui l’abuso è stato realizzato, in data 28 giugno 2007, come attesta la sottoscrizione del relativo processo verbale e dell’avvertimento che vi si legge in calce da parte dell’interessato; pertanto, l’atto di comunicazione ha raggiunto pienamente lo scopo di rendere edotto il ricorrente delle conseguenze dell’abuso.
Tanto che il ricorrente, come dettagliatamente affermato nel ricorso, ha potuto esercitare ampiamente la partecipazione al procedimento sfociato nella disposizione impugnata.
3. – Deve essere respinto anche il secondo motivo, con cui il ricorrente afferma che il soppalco sarebbe presente sin dall’anno 1979, e che ad esso si applicherebbe l’art. 44 L. 47/1985 sulla sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in pendenza del termine di sanatoria.
Al riguardo, a prescindere dall’epoca di realizzazione del manufatto in questione, è sufficiente osservare che alcuna domanda di sanatoria risulta presentata per il soppalco in questione, sicchè la normativa sulla sospensione dei procedimenti richiamata nel motivo risulta invocata al di fuori della sua sfera applicativa.
4. – Risultano privi di pregio anche il terzo ed il quinto motivo, con cui il ricorrente protesta il difetto di motivazione a carico dell’atto impugnato.
Invero, la motivazione dell’ordine di demolizione, che individua -senza che sul punto vi siano contestazioni- la natura e l’ubicazione dell’abuso, nonché la sua giuridica qualificazione e la conseguente sanzione, è sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Inoltre, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79).
5. – È poi errato l’assunto da cui muove il quarto mezzo, per cui non avrebbe potuto essere irrogata la sanzione reale, in quanto, per l’epoca di realizzazione del soppalco, che risalirebbe al 1979, l’intervento non sarebbe soggetto a permesso di costruire.
Ritiene il Collegio che l’atto impugnato sia stato, sotto il dedotto profilo, legittimamente emesso, senza che possa rilevare, in senso contrario, l’epoca di costruzione del soppalco.
Al riguardo occorre rammentare la distinzione (presente anche nell’art. 15 del regolamento edilizio comunale di Napoli) tra i soppalchi la cui realizzazione sia "rivolta a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili" (art. 31, I comma, lettera C L. 457/78, e, oggi, art. 3, comma I, lettera C del DPR 380/2001) e soppalchi che, invece, per le loro caratteristiche (soprattutto dimensionali) rientrano a pieno titolo nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 10, I comma, lettera C del medesimo Testo unico, che viene in considerazione allorché la loro posa in opera determini una modifica della superficie utile dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 novembre 2008, n. 20563)
E, così, questa Sezione ha avuto modo di affermare, che, in ordine al titolo abilitativo per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 15871; sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 27997).
Orbene, nel caso in esame le dimensioni del soppalco, pari a 33 metri quadrati, integrano, nella sostanza, l’introduzione nell’appartamento in questione di un ambiente in più rispetto al passato, e, pertanto, di nuova superficie utile, che, come tale, integra la nozione di ristrutturazione edilizia e richiede il preventivo permesso di costruire.
Ne segue il rigetto del motivo.
6. – Eguale sorte tocca al sesto motivo, per cui l’atto impugnato, invece che una "ingiunzione" alla demolizione ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001, recherebbe un "ordine" di demolizione ai sensi dell’art. 7 L. 47/1985, che, però, non è più in vigore.
Ritiene il Collegio che il Comune abbia, nella circostanza, correttamente applicato la norma che, secondo il principio tempus regit actum, veniva in considerazione al momento della rilevazione e repressione dell’abuso, ovvero l’art. 31 del DPR n. 380/2001, per cui "Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3"
Né è dato di comprendere -non dandosene pena neppure il ricorrente nell’esposizione del motivo- in che cosa consisterebbe la differenza tra la espressione "ingiunzione alla demolizione" utilizzata nell’occasione dal redattore del provvedimento e l’ordine di demolizione di cui fa menzione il detto art. 31.
7. – Infine, quanto al settimo motivo, non si vede neppure come potrebbero inficiare la legittimità dell’atto impugnato eventuali vizi presenti nella sua notificazione, peraltro neppure dimostrati, dedotti in relazione alla assunzione di domicilio legale del ricorrente presso il suo procuratore, attenendo, eventualmente, alla sola notificazione dell’atto, e dunque alla sua conoscibilità da parte dell’interessato.
Il quale, comunque, ha ricevuto la notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., III comma, ed ha potuto spiegare impugnazione contro l’ingiunzione alla demolizione.
Né rilevano eventuali comunicazioni infraprocedimentali rivolte alla persona del proprietario del bene, e non al suo procuratore, in quanto, come affermato dallo stesso ricorrente, quest’ultimo ha partecipato al procedimento che ha condotto all’ordine di demolizione mediante copiosa corrispondenza.
8. – In conclusione il ricorso va respinto, siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Napoli, che liquida forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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