Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-07-2011, n. 26703 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Trieste confermò la sentenza 29.1.2007 del Gup del tribunale di Trieste, che aveva dichiarato K.H. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo nullità della notifica delle sentenze di primo grado e di appello per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’imputato (turco o tedesco), che non comprende l’italiano. Chiede quindi che gli atti siano rimessi al tribunale affinchè provveda alla rinotifica della sentenza con la relativa traduzione disponendo che da questa decorra il termine di trenta giorni per l’appello. In via subordinata, chiede di essere riammesso in termini per la proposizione del ricorso per cassazione essendo stati omessi dal difensore motivi di doglianza nel merito della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "non sussiste obbligo di traduzione in lingua nota allo straniero alloglotta che non comprenda la lingua italiana dell’estratto contumaciale di sentenza" (Sez. 1^, 21.4.2010, n, 16807, Culi, m. 247073); e "La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta) (Sez. 1^, 31.3.2010, n. 24514, Hassan, m. 247760). Ha messo in rilievo la prima decisione che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in materia di traduzione degli atti processuali agli imputati alloglotti, sussiste la necessità di offrire detta traduzione solo per gli atti cui lo straniero, che non comprende la lingua italiana, partecipi direttamente, e non per quelli – come l’estratto contumaciale della sentenza – che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all’iniziativa ed alla valutazione della parte interessata (Cass., sez. 1, 2 aprile 2002, n. 15745, Corasciuc; Cass., sez. 6, 12 aprile 2000, n. 8722, Carvajol).

Nella specie, quindi, non è fondato il ricorso che lamenta la mancata traduzione in lingua turca o tedesca dell’estratto contumaciale che, essendo atto processuale cui l’interessato non partecipa direttamente ed è destinato a consentire l’eventuale proposizione di impugnazione, non rientra tra quelli per i quali è prescritta la traduzione all’imputato che non comprende la lingua italiana (Sez. 2^, 21 febbraio 2007, n. 5572, m. 239495, Sez. 1^, 3 luglio 2008, n. 28595, m. 240813; Sez. 6^, 21 ottobre 2008, n. 44101, m. 242227; Sez. 2^, 9 gennaio 2009, n. 6084, m. 243281; Sez. 1^, 22 settembre 2009, n. 40603, Yang, m. 245564).

Non vi è motivo per la rimessione alle Sezioni Unite perchè sul punto allo stato non vi è contrasto di giurisprudenza, essendo rimasta minoritaria ed abbandonata la contraria tesi interpretativa richiamata dal ricorrente.

Va ricordato, per completezza, che la direttiva 2010/64/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, prevede all’art. 3, commi 1 e 2, che gli Stati membri assicurino che gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa; e che tra i documenti fondamentali rientrano anche le sentenze. Ai sensi dell’art. 8, peraltro, gli Stati membri hanno tempo, per emanare le norme interne necessarie per attuare la direttiva, fino al 27 ottobre 2013.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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