Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 07-07-2011, n. 26559

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza del 28.4.2006 con la quale il Tribunale di Terni aveva dichiarato P.P. colpevole dei reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 per essersi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, impossessato di Kwh 137 sottraendoli all’ASM che li deteneva, mediante rottura del sigillo posto all’interruttore automatico limitatore del contatore e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza della legge penale e delle norme processuali con riferimento agli artt. 420 ter e 486 c.p.p. in ordine al rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore dovuto a concomitanti impegni professionali, ancorchè, adeguatamente motivata.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) con riferimento all’art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, per travisamento delle risultanze processuali ed illogicità delle argomentazioni in forza delle quali i giudici di merito avevano ritenuto di poter individuare nell’imputato, tra i diversi componenti della famiglia che abitava nell’alloggio ove era sito il contatore, il responsabile del furto di energia elettrica. Vi era, inoltre, travisamento del fatto con riguardo alla determinazione dell’entità del danno che, accertato nel suo preciso ammontare dall’azienda erogatrice dell’energia, era tale da giustificare la concessione dell’attenuante della lieve entità. 2. – La prima ragione di doglianza è generica, siccome meramente ripetitiva di questione di rito già agitata in sede di appello, senza alcun riferimento critico alle ragioni per le quali il giudice a quo l’aveva rigettata.

In particolare, non è oggetto di specifica contestazione l’assunto argomentativo secondo cui il dedotto impedimento non era stato documentato.

La seconda censura è priva di fondamento, non apparendo censurabile il percorso giustificativo in forza del quale la Corte di merito ha ribadito il giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato, sulla base di argomenti logici e pertinenti.

Plausibile, al riguardo, è l’individuazione, in capo allo stesso P., di uno specifico interesse all’abusiva riattivazione del sistema di erogazione dell’energia elettrica, tenuto anche conto del fatto che, già in passato, lo stesso aveva subito la disattivazione dell’impianto per morosità. 3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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