Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sottufficiale dei Carabinieri G.M. ha chiesto l’accertamento del diritto a vedersi corrispondere il trattamento stipendiale proprio della corrispondente qualifica del personale della Polizia di Stato. (Quella, cioè, di "Ispettore Capo").
Nella pubblica udienza dell’1.6.2011, data in cui la causa è stata chiamata per la discussione, si rileva
che, successivamente alla proposizione del presente ricorso, vi è stata – per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.277/91 – l’equiparazione dei gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri con le corrispondenti qualifiche del personale della Polstato;
che, in particolare, col (regolarmente convertito) D.L. 469/92 è stato formalmente riconosciuto – in favore di tutti i sottufficiali delle FF.AA. – il medesimo livello retributivo previsto per le paritetiche qualifiche "civili";
che, in applicazione di tale normativa, l’Amministrazione della Difesa (circostanza, questa, non smentita nella memoria attorea del 27.4.2011) ha espressamente provveduto a soddisfare la pretesa avanzata dal ricorrente. (Al quale è stato attribuito il trattamento economico proprio del 7° livello retributivo).
Nel prendere atto di quanto sopra; e nel far presente (ad ogni buon conto)
che i miglioramenti economici spettanti all’interessato non potevano, e non possono, che decorrere dall’1.1.92: data fissata, espressamente ed inequivocamente, dalla legge;
che le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla mancata retroattività di detti miglioramenti (dei quali si pretenderebbe di godere sin dall’entrata in vigore della legge n.121/81) sono, più volte, state riconosciute manifestamente infondate,
il Collegio (che non ravvisa alcuna valida ragione per discostarsi dalla giurisprudenza formatasi in merito a questo specifico aspetto della controversia) non può – pertanto – che concludere per l’improcedibilità della proposta azione cognitoria.
Giustificati motivi inducono a compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando in rito (e con le precisazioni, di natura temporale, di cui in motivazione)
dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;
compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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