Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 07-07-2011, n. 26702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di appello di Venezia con sentenza del 15 giugno 2010, in sede di giudizio di rinvio avente a limitato oggetto il capo relativo alla determinazione della pena (in quanto non era stata operata la diminuzione per il tentativo), in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bassano del Grappa, ha ridotto la pena per C.M. a mesi otto di reclusione ed Euro 100 di multa, per il delitto di tentato furto aggravato, con recidiva, commesso in Romano d’Ezzelino il 31 maggio 2008; che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione di legge e motivazione mancante e/o illogica, in quanto l’annullamento era stato disposto perchè il giudice di primo grado non aveva indicato la misura della diminuzione per il tentativo e la Corte di appello, richiamando i criteri di cui all’art. 133 c.p., aveva rideterminato la pena riferendo la riduzione alla continuazione e senza specificare i criteri dell’art. 133 c.p.;

che comunque la pena inflitta risulta eccessiva in quanto non sono state ingiustificatamente concesse le generiche prevalenti, nè sono state riconosciute le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 4 o n. 6;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente alla prima lagnanza, la Corte di appello ha indicato, per mero lapsus calami, la diminuzione concretamente operata riferendosi al reato continuato (non contestato e che comunque avrebbe, semmai, giustificato un aumento di pena) anzichè al delitto tentato, ma ha concretamente ridotto la pena di un terzo, partendo dalla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 225 di multa, indicandola in anni uno di reclusione ed Euro 150 di multa, e l’ha poi ulteriormente ridotta per la scelta del rito in quella inflitta nel dispositivo; che il secondo motivo è palesemente infondato, non essendovi l’obbligo per il giudice di ritornare ad un esame delle valutazioni circa la dosimetria della pena quanto al riconoscimento di altre circostanze, atteso che l’ambito del giudizio di riesame era circoscritto al principio di diritto contenuto nella sentenza di rinvio, risultando il giudizio sul fatto coperto da giudicato parziale; che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e a tale declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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