Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ritenuto che con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a N.J.B., per i reati di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, la pena concordata tra le parti, riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, prevalente sull’aggravante e sulla recidiva;
che l’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 61 c.p., n. 11 bis perchè l’aggravante deve essere riferita solo alle ipotesi di antigiuridicità penalmente rilevanti e non alle mere irregolarità del soggiorno sanzionate solo sul piano amministrativo;
considerato che non sussiste alcun interesse dell’imputato al ricorso per cassazione dal momento che, poichè nella specie l’attenuante è stata ritenuta prevalente sulla aggravante in questione, dall’eventuale accoglimento del ricorso non gli potrebbe derivare alcun vantaggio in concreto;
che, infatti, l’interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile anche in termini di concretezza, sicchè non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata; la concretezza dell’interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l’impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purchè però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell’imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018);
che pertanto il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a proporlo; che, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
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