Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con l’impugnativa in esame, la parte ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, l’atto – comunicato con nota inviata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999 ricevuta nel mese di ottobre 1999 – con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.
In sintesi, la parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:
– illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento, oltre all’illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998 che ha consentito ad AIMA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;
– mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;
– illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale;
– illegittimità della nota dell’ottobre 1999 in quanto si limita a confermare i dati contenuti in quella analoga di luglio 1999, poi sostituita con quella impugnata in questa sede;
– non corretta imputazione degli interessi in quanto la comunicazione è arrivata prima nel mese di luglio 1999 e poi nel mese di ottobre 1999, mentre i predetti interessi sono stati calcolati dal 1° settembre 1996 (per l’annata 1995/96) e dal 1° settembre 1997 (per la campagna 1996/97);
– illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 per contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e l’art. 3, comma 3, del Reg. CE 536/1993.
La ricorrente, infine, con riferimento alla comunicazione impugnata, deduce una serie di violazioni formali concernenti il difetto di sottoscrizione e le modalità di invio.
Con ordinanza n. 3739/1999, è stata accolta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, la ricorrente ha depositato memorie e documentazione e, dopo aver richiamato una serie di nuovi elementi nel frattempo emersi (relazione dei Carabinieri dell’aprile 2010 e esito dell’indagine condotta dalla Commissione di indagine sul tenore di materia grassa insediata nel 2009), ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia della CE, previa sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Al riguardo, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore), con le quali sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. "quote latte".
2.1 Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze della Sezione, il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.
2.2 In quelle sedi, invero, sono state respinte tutte le censure ivi proposte, tranne quella relativa alla imputazione degli interessi. Al punto 11. della citata sentenza della Sezione, si è avuto modo di affermare che, con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, gli interessi sulle imputazioni di pagamento a titolo di prelievo supplementare vanno fatti decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto e non dal 1° settembre dell’anno di riferimento.
Anche per questa parte, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle precedenti pronunce e, pertanto, la relativa censura va accolta.
3. In conclusione, il ricorso in esame va accolto negli stretti limiti di cui al precedente punto 2.2.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nella citata sentenza della Sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie negli stretti limiti di cui in motivazione (punto 2.2).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.