Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 08-07-2011, n. 26842

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria di Radom (Polonia), in persona del Procuratore regionale, ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria nell’ambito di un’indagine relativa al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione di acquisto, in data 21 maggio 2010, dell’autovettura Opel Combo da parte dell’impresa Marian Zabinski di Makowiec tramite tale H.B., cui il veicolo risulta alienato dalla "Dorigoni S.p.A.", con sede in Trento, esercente un punto vendita di auto usate, essendo emerso che l’attività dell’impresa polacca, figurante come acquirente, era rimasta sospesa dal 1 maggio al 31 luglio 2010 e che essa non aveva mai avuto rapporti col predetto punto vendita di auto usate.

La domanda sollecita accertamenti e, in particolare, l’audizione come testimoni di H.B., il quale curò l’acquisto dell’autovettura; del dipendente della "Dorigoni S.p.A.", che si occupò della vendita e della relativa documentazione; e, anche, del titolare della società "Dorigoni".

La rogatoria è stata trasmessa da parte del Ministero della Giustizia a questa Corte, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero e della tipologia degli atti richiesti e del prevalente domicilio in (OMISSIS), località (OMISSIS), delle persone da sentire (dipendente e titolare della "Dorigoni S.p.A."), si indica quale Corte d’appello competente quella di Trento.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Trento, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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