T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 12-07-2011, n. 6181 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente, che asserisce di essere laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed è stata ammessa nell’anno scolastico 1985/86 alla Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia, superando tutti gli esami di profitto e svolto tutte le attività previste dallo Statuto conseguendo nell’anno 1987/88 il diploma di medico specialista, chiede l’accertamento del diritto alla corresponsione della borsa di studio in relazione agli anni 1985/1989 nel corso del quale parte ricorrente ha frequentato la Scuola di Specializzazione a norma delle Dir. CEE n.82/76 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

A tale riguardo deducono le seguenti doglianze:

Eccesso di potere – Violazione di legge Disparità di trattamento eccesso di delega

La materia affrontata nel presente ricorso concerne il D.Lgs. 8.8.1991 n. 257 e segnatamente gli arti. 6 ed 8 n.2 nella parte in cui riconoscono il diritto alla borsa di studio ai medici specializzandi ammessi alla scuola di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 1991/1992, nonché l’art. 11 della legge n. 370 del 19.10.1999 nella parte in cui esclude, dalla corresponsione di borse di studio, i medici specializzati dall’anno accademico 1990/1991 non destinatari di sentenza del Tar Lazio (sezione I bis) passata in giudicato.

Ciò posto, sarebbero evidenti i profili di censurabilità delle norme in questione in correlazione con la direttiva 82/76.

Precisamente: già all’inizio degli anni "80, accanto agli obblighi di frequenza, di partecipazione a tirocini ed a vere e proprie attività di servizio, l’UE aveva sancito il diritto, per questi sanitari, ad una borsa di studio annuale e ciò per consentire un minimo di supporto economico. Detta disposizione risale a circa vent’anni or sono, precisamente al 26.1.1982, ma l’Italia come già detto l’ ha recepita soltanto con il D.Lgs. 257/91. E’ rimasto, ovviamente, un prolungato vuoto a cui il legislatore non ha rimediato.

Soltanto a seguito del contenzioso innanzi al Tar Lazio si è avuta una risposta favorevole al riconoscimento degli specializzandi ante 1991 ad essere retribuiti.

Successivamente, però, con l’emanazione della L. 370/99 e precisamente con la previsione di cui all’art11 cui è seguito il decreto di attuazione del Murst del 14.2.2000, il legislatore ha dato mandato di assolvere al debito con gli specialisti che, ricorrendo al Tar Lazio, ne avevano ottenuto giustizia.

Nella norma testè citata, ed impugnata con il presente ricorso, vengono proprio indicati i destinatari del provvedimento favorevole ed individuati nei ricorrenti di cui alle sentenze n. 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994,282 del 1994 e 283 del 1994 tutte pronunciate dalla sezione I bis del Tar Lazio.

E’ lampante una disparità di trattamento con tutti gli altri medici che, sebbene non ricorrenti, in ogni caso e comunque versano, come l’odierno ricorrente, nelle medesime condizioni degli altri che avevano promosso il ricorso in parola. Nel caso in questione il risultato che la CEE si era posto con la direttiva 82/76 era che gli specializzandi, di ogni Stato si badi bene, dall’anno 19831984, percepissero un’adeguata retribuzione.

Allo Stato italiano, quindi, spettava stabilire solamente le modalità del pagamento ed i precisi termini economici delle borse di studio. Ciò non è stato fatto ed il D.Lgs. 257/91 presenta due profili di censurabilità. Il primo concerne il ritardo con cui l’Italia ha provveduto al recepimento: detto ritardo non può assolutamente ripercuotersi in danno del ricorrente. Il secondo, a nostro avviso più grave, è che la normativa di attuazione ha fissato un diritto che ha, rispetto a quello enunciato nella direttiva UE, un’area inferiore: esso attribuisce il diritto alla retribuzione solo agli specializzandi dal 1991. Tuttavia, l’art. 11 L. 370/99 presenta un nuovo profilo di censurabilità.

Tale disposizione, infatti, per un verso è in contrasto con la direttiva UE, riconoscendo il diritto al compenso anche agli specializzandi dall’83 al "91, ma solo ove titolari di sentenza del Tar Lazio. Per altro verso, questa limitazione è difforme dalla giurisprudenza del Tar Lazio seguita al decreto 257/91. Qualsiasi limitazione a quanto previsto dal diritto comunitario che stabilisce che, dal 1983, gli specializzandi di tutti gli Stati membri sono titolari di una situazione giuridica soggettiva in base alla quale le amministrazioni nazionali devono commisurare loro un trattamento economico, confligge con il diritto Ue.

Sul punto testè trattato è importante far richiamo alla sentenza n. 906 del 18.12.2000 Tar Lazio con la quale è stato riconosciuto che lo Stato italiano non può limitare il riconoscimento del diritto a coloro che erano stati destinatari di sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato passate in giudicato, dovendosi provvedere all’attribuzione delle somme retroattive a tutti coloro che si trovavano, fin allora, nelle condizioni di medici specializzandi come il ricorrente.

In capo allo Stato italiano sussiste l’obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di formazione professionale, sia a tempo pieno sia ridotto, dei medici specialisti. E’ necessario che i medici specialisti abbiano rispettato le condizioni di formazione che implicano, fra le altre, la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione. L’obbligo dello Stato alla retribuzione delle specializzazioni è "incondizionato e sufficientemente preciso". Ciò vuol dire che alla direttiva CEE 82/76 è riconosciuto quell’effetto diretto posto alla base del presente ricorso.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ed invero, premesso che i ricorrenti agiscono per la declaratoria del diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui alle direttive CEE n.75/363 e n.82/16 per l’importo ed alle condizioni di cui all’articolo 11 L. 370 del 19.10.1999, il tutto, con riguardo alla frequenza dei corsi di specializzazione in Odontostomatologia per gli anni 1985/1989 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Considerato che in relazione alla controversia in esame deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in conformità all’ ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 445; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665; Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750), orientamento dal quale si traggono indicazioni contrarie a quanto prospettato da parte ricorrente;

Considerato che, in disparte la configurazione giuridica del rapporto sotteso e quindi della borsa di studio, i precedenti su citati concordano nel senso della esistenza di un diritto soggettivo non attratto nella giurisdizione del giudice amministrativo e ciò anche con riferimento ai riflessi in argomento della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (cfr. sul punto nello specifico Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665);

Considerato quindi che in esito all’attivata domanda, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

Viste: (a) la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007 che, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha introdotto l’istituto della translatio judicii, quindi la possibilità di proseguire il giudizio innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda; (b) le decisioni del Consiglio Stato sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2231, Consiglio Stato sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3801 e 7 agosto 1987, n. 565;

Considerato che, in ragione di quanto su indicato, deve essere: l1) dichiarato il difetto di giurisdizione dell’ adita Sezione (cfr. Tar Campania – Napoli, Sez. VIII, sentenza n.9587 del 23 giugno 2008); (2) dichiarata la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che dovrà essere riassunta innanzi al giudice fornito di giurisdizione e competente, nel termine perentorio di sei mesi decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe:

– dichiara il difetto di giurisdizione in esito al ricorso in epigrafe;

– dichiara la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l’estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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