Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Stefano Mielli Primo Referendario
Marina Perrelli Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 481/07, proposto da Liu Xueqian, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sonia Melissa Negro e Michele Vettore, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;
CONTRO
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria per legge, in Venezia, p.zza San Marco n. 63;
PER L’ANNULLAMENTO
del decreto CAT. A.12/2006 Imm. n. 8, emesso dal Questore di Vicenza il 12 gennaio 2007 e notificato il successivo 20 febbraio 2007, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visto il ricorso, notificato il 13 marzo 2007 e depositato presso la Segreteria il 16 marzo 2007, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositato il 27 marzo 2007;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza n. 215 del 28 marzo 2007 con la quale è stata respinta l’istanza di sospensiva;
Uditi nella pubblica udienza del 12 marzo 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
A. Il 14 giugno 2006 il ricorrente presentava alla Questura di Vicenza istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
B. Il 20 febbraio 2007 riceveva la notifica del decreto con il quale veniva rigettata l’istanza de qua in considerazione della condanna emessa nei suoi confronti il 15 aprile 2005 dal Tribunale di Padova per il reato di violenza sessuale, cioè per una fattispecie di reato ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. L.gs. n. 286/1998 e successive modifiche.
C. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto diversi profili:
1) Per violazione di legge in relazione dell’art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998, per eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, per vizio di forma, per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta, nonché per violazione dell’art. 24 Cost.;
2) per violazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e dell’art. 27 Cost.;
3) per violazione di legge con riferimento agli artt. 203, 208, 209 c.p. e con riferimento agli artt. 313 e 679 c.p.p., nonché per eccesso di potere per erronea valutazione e per travisamento dei fatti.
Il ricorrente ha, inoltre, eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, per violazione degli artt. 24, 25, 27, 29, 30 e 31 della Costituzione.
D. Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in considerazione dell’esistenza di un reato ostativo ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998.
E. Con ordinanza del 28 marzo 2007 il Collegio ha respinto l’istanza di sospensiva in considerazione della carenza di fumus attesa l’esistenza di una condanna preclusiva al rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno.
F. All’udienza del 12 marzo 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
2. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, oggetto di impugnazione, si fonda, da un lato, sull’esistenza di una condanna ostativa, ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, emessa dal Tribunale di Padova nei confronti del Liu Xueqian a seguito di patteggiamento e, dall’altro, su un giudizio di pericolosità sociale espresso dall’amministrazione procedente in considerazione del reato di violenza sessuale ascritto allo stesso.
3. Con il primo motivo di ricorso – rubricato nella violazione dell’ art. 13, comma 7, del D. Lgs. n. 286/1998 – il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato gli sarebbe stato comunicato solo in lingua italiana, senza la traduzione in nessun idioma allo stesso conosciuto con conseguente censura di invalidità.
3.1. La censura è infondata e va disattesa.
3.2. L’ art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che ogni atto “concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”.
3.3. Come già affermato da questo stesso Tribunale in precedenti sentenze concernenti casi del tutto analoghi a quello in esame, la predetta previsione non è in alcun modo espressamente sanzionata con la nullità ovvero con l’invalidità del provvedimento emesso in sua violazione, coonestando, in tal modo, la condivisibile soluzione giurisprudenziale, per cui l’omessa traduzione del provvedimento allo straniero in una lingua a lui conosciuta, o, in subordine, nelle tre lingue citate, non ne costituisce vizio di legittimità, “non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato, ma essendo esclusivamente finalizzata a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.” (C.d.S., IV, 19 ottobre 2004, n. 6749).
3.4. Si tratta, dunque, di una mera irregolarità, la quale può eventualmente giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento sia stato proposto oltre l’intervallo prescritto.
3.5. Inoltre, in termini generali, ex art. 21 octies della legge n. 241/90, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ne discende che il provvedimento impugnato sicuramente non presenta profili di discrezionalità, mentre resta da stabilire se esso sia sostanzialmente legittimo: in ogni caso, la mancanza della traduzione non basterebbe da sola a farlo annullare (cfr. TAR Veneto, sez. III, n. 1321/2007; 1324/2007).
3.6. Nella fattispecie in esame, peraltro, la censura appare infondata anche perché si può ragionevolmente presumere che, dopo aver trascorso molti anni di soggiorno sul territorio italiano svolgendo attività lavorativa, il ricorrente sia in grado di comprendere adeguatamente il contenuto del provvedimento impugnato.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 poiché lo stesso presuppone l’esistenza di una sentenza passata in giudicato e, qualora il Collegio non intendesse accedere alla detta interpretazione, allora dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale della citata disposizione in relazione agli 24, 25, 27, 29, 30 e 31 della Costituzione.
Le censure sono infondate e vanno disattese per le seguenti ragioni.
4.1. Nella fattispecie in esame trovano applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 189/2002, che prevede quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno il caso in cui lo straniero “…risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, 1 e 2 comma, c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale (…)” , e l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto ai sensi del quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
4.2. Nel caso di specie, dunque, l’autorità procedente ha correttamente evidenziato, nelle premesse del decreto impugnato, che la condanna, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati inerenti la libertà sessuale è elemento assolutamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.
4.3. Può, inoltre, condivisibilmente affermarsi che in tal caso sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.
4.4. La norma in questione non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, n. 2866/2006).
Occorre, inoltre, evidenziare che la disposizione così come sopra interpretata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una norma che limiti l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che questi abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico.
5. Infine, con la sentenza n. 148/2008 la Corte Costituzionale ha osservato che: “la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero – attualmente, extracomunitario – è quella dell’art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa «è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», rilevando quindi che: