Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 08-07-2011, n. 26830 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 10 dicembre 2009 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da M.B. avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 novembre 2007, che aveva applicato allo stesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre.

La Corte motivava la decisione rilevando:

– la sussistenza a carico del proposto di consistenti indizi di appartenenza all’organizzazione camorristica, denominata clan dei casalesi, dominante sull’intera provincia di (OMISSIS) – la cui esistenza era stata accertata in via definitiva con le pronunce giudiziali, indicate dal Tribunale, che ne avevano riconosciuto l’attività -, rappresentati dagli elementi di fatto descritti dal G.u.p. del Tribunale di Napoli nella sentenza del 16 ottobre 2006, che aveva condannato il predetto ad anni sei di reclusione ed Euro tremila di multa per il delitto di estorsione in concorso, commesso, in danno dell’imprenditore P.C., avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l’attività del clan dei casalesi, e con la sua definitività aveva reso incontestabile la vicinanza del proposto al clan; dalle emergenze del controllo del medesimo, avvenuto il 5 luglio 2000 presso l’abitazione della famiglia di C.R., all’epoca latitante; dalle precedenti condanne dallo stesso subite e dalle sue numerose frequentazioni con pregiudicati;

– l’attualità della pericolosità, necessariamente implicita nell’appartenenza del proposto al sodalizio criminoso, senza che fossero emersi elementi dai quali poter ragionevolmente desumere che l’appartenenza fosse venuta meno.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente M.B., che ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 575 del 1965, rilevando l’omissione di adeguata analisi degli eventuali elementi concreti, desumibili dagli atti del procedimento, in ordine al carattere attuale della sua pericolosità sociale, la cui sussistenza, da valutarsi anche nei confronti di soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., è stata desunta dalla sola sua intervenuta condanna per il reato di estorsione, aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la carenza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una sua pericolosità attuale, affermata sulla base della ritenuta sua appartenenza ad una societas sceleris senza motivare in merito agli elementi indiziari utilizzati per ritenere attuali i suoi contatti con gli ambienti criminali e senza valutare adeguatamente il dato determinante della quiescenza del rapporto associativo conseguente alla lunga detenzione da esso ricorrente sofferta.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della durata della misura imposta, affermata con il ricorso a formule di stile e con il rilievo dell’elevatissimo grado di pericolosità sociale emergente dalla sua personalità, senza valutare adeguatamente e fornire idonea motivazione in ordine alla risalenza nel tempo dei fatti oggetto delle sentenze di condanna.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre premettere che, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità)", limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della corte d’appello in materia di misure di prevenzione.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, confortato anche da intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10. Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 7891 del 25/01/2002, dep. 27/02/2002, Zagaria, Rv. 221770; Sez. 6, n. 28837 del 26/06/2002, dep. 26/07/2002, Paggiarin, Rv. 222754; Sez. 6, n. 34021 del 23/05/2003, dep. 08/08/2003, Largo, Rv. 226331; Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Criaco, Rv. 229305; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, dep. 24/05/2010, Palermo, Rv. 247514).

3. Tanto premesso in ordine all’ambito del controllo riservato a questa Corte rispetto ai motivi di ricorso formulati dalla difesa, si osserva che il provvedimento impugnato ha correttamente e compiutamente argomentato sulle condizioni richieste per l’applicazione della misura di prevenzione, rappresentate dalla pericolosità del proposto per la pubblica sicurezza in base a presupposti di fatto oggettivamente verificabili e dall’attualità della sua pericolosità, valutate nel quadro di principi normativi esattamente interpretati ed applicati.

3.1. Quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente, senza contestare la valutazione espressa in sede di merito con riguardo alla sua appartenenza all’organizzazione camorristica, censura la legittimità della ritenuta attualità della sua pericolosità, per difetto di adeguata analisi degli "eventuali elementi concreti" desumibili dagli atti, deve ribadirsi il principio costantemente affermato da questa Corte, correttamente applicato in sede di merito, alla stregua del quale, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità. Tale pericolosità potrebbe, infatti, essere esclusa solo nel caso di recesso dell’interessato dall’associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall’adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative (tra le altre, Sez. 1, n. 5760 del 20/11/1998, dep. 08/02/1999, Iorio e altri, Rv. 212443; Sez. 6, n. 950 del 22/03/1999, dep. 06/07/1999, Riela L. e altri, Rv. 214505; Sez. 1, n. 28428 del 08/02/2002, dep. 23/07/2002, Manno e altro, Rv. 221738; Sez. 6, n. 114 del 23/11/2004, dep. 05/01/2005, Camarda e altri, Rv. 231448;

Sez. 6, n. 499 del 21/11/2008, dep. 09/01/2009, Conversano, Rv.

242379), nè generici riferimenti, come nella specie, a probabili, e non specificate, emergenze processuali.

3.2. Il secondo motivo è diretto a censurare il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e illogicità, mediante un sindacato non consentito sul contenuto delle argomentazioni logicamente articolate e giuridicamente coerenti contenute nel provvedimento impugnato con riguardo all’attualità della pericolosità, e soltanto non condivise dal ricorrente, che propone un’alternativa lettura della incidenza sull’attualità della pericolosità dello stato detentivo, viceversa inidoneo, autonomamente considerato, a escludere la pericolosità sociale.

3.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente afferma mancante la motivazione in ordine alla quantificazione della durata della misura imposta, avendo la Corte del tutto legittimamente ritenuto l’adeguatezza della misura e della sua durata alla personalità e alla capacità criminogena del M., e attenendo le deduzioni difensive sulla risalenza dei fatti oggetto delle sentenze di condanna ad aspetti di merito, incidenti sulla tenuta logica della motivazione, non valutabili, nè prima ancora censurabili, in questa sede.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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