Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il provvedimento impugnato la Provincia di Milano ha intimato al Comune ricorrente di procedere al ripopolamento ittico della "Roggia Rivoltana", tramite l’immissione nella stessa di 200 Kg. di trote iridee e 50 Kg di anguille, con le dimensioni minime indicate.
L’impugnata disposizione n. 141/2001 richiama a sua volta quella n. 27/2001, con la quale erano state dettate le regole da seguirsi a seguito del prosciugamento ("asciutta") della Roggia Rivoltana, a cui procede ogni anno il Comune, onde poter eseguire lavori di manutenzione.
Il provvedimento in questione, pur dando atto che il Comune ha correttamente adempiuto alle prescrizioni impartite con la disposizione n. 141/2011, ha osservato, tuttavia, che lo svuotamento del canale ha comunque comportato "danni all’ittiofauna nonché impoverito l’originaria consistenza del patrimonio ittico recuperato ed immesso in altri corsi d’acqua".
Sulla base di siffatte premesse in fatto, ed in relazione ai poteri conferiti alla Provincia dall’art. 22 della L.r. 26.5.1982, n. 25, si è disposto il ripopolamento, contestato con il presente ricorso.
Motivi della decisione
Premette la Sezione che la "Roggia Rivoltana" è pacificamente alimentata soltanto dall’Adda, come del resto attesta la presenza di una fauna ittica esclusivamente proveniente dallo stesso fiume: torna dunque applicabile l’art. 22 della L.r. 25/82, non rilevando in contrario il fatto che il Comune ricorrente proceda periodicamente al suo prosciugamento, ben potendo far seguito a ciò il suo ripopolamento a suo carico.
Quest’ultimo lamenta, tuttavia, che, nonostante le operazioni di recupero della fauna ittica si siano svolte senza significative perdite (pari a circa 2 Kg), il provvedimento impugnato, anziché essere finalizzato alla mera ricostituzione della situazione preesistente, abbia imposto al Comune l’obbligo di un incremento della fauna ittica in precedenza presente.
La Provincia contesta tale argomento osservando che, a causa dell’asciutta, cui si associa il pressoché totale recupero del pesce, si registrerebbe un’ulteriore perdita dovuta alla mancata riproduzione delle specie presenti "sia per la grave alterazione dell’habitat, sia per l’eliminazione fisica dei riproduttori": da ciò conseguirebbe la necessità che la quantità di pesce da reintrodurre dovrebbe tener conto "anche della mancata produttività teorica".
Il Collegio condivide in linea generale tali osservazioni. Tuttavia, né nel provvedimento impugnato, né nelle difese, la Provincia ha giustificato i maggiori quantitativi a tal fine imposti, che paiono peraltro non soltanto immotivati, ma obiettivamente non proporzionati allo scopo da perseguire.
La Provincia ha giustificato la previsione di un quantitativo di pesce da reinserire nella roggia pari a 250 Kg, che conseguirebbe dalla riduzione del 60% di 630 Kg, a sua volta derivante dalla somma di 576 Kg (pesce recuperato) e di 54 Kg (mancata produttività teorica). Tuttavia, poiché la stessa Provincia da atto che le operazioni di recupero si sono svolte correttamente, il parametro principale del quantitativo di pesce da rimettere nel canale, non può che essere costituito dalla mancata produttività, salve ulteriori motivazioni, tuttavia non espresse. Conseguentemente, il quantitativo da rimettere nella roggia avrebbe dovuto essere di soli 54 Kg, e non di 250 Kg, come indicato nel provvedimento impugnato.
La carenza istruttoria emerge, inoltre, con riferimento alla qualità della fauna ittica reimmessa nel canale, come evidenziato nella perizia di parte prodotta dal ricorrente, in cui si afferma, senza che la Provincia smentisca puntualmente tale circostanza, che le trote non sono abitualmente presenti nella Roggia.
Nessuna rilevanza può assumere, infine, il riferimento al canale Retorello, operato dalla resistente, nel cui ambito si avrebbero ulteriori perdite ittiche a causa del prosciugamento de quo; il provvedimento impugnato non contiene, infatti, alcun riferimento al detto canale.
Parimenti non merita accoglimento l’ulteriore argomento della Provincia, secondo cui il ripopolamento avrebbe potuto essere comunque imposto a prescindere dalla necessità di rimpiazzare la fauna perita o danneggiata. Nel provvedimento impugnato si fa peraltro riferimento solo alle operazioni di asciutta, ed ai relativi "danni", non invece alla generale necessità di ripopolare il corso d’acqua a prescindere dalle dette circostanze.
Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti di cui sopra.
Le spese, liquidate in Euro 3.000,00 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione.
Condanna la resistente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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