Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 08-07-2011, n. 26776 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’ambito del processo penale a carico di P.M.G., imputata del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 e L. n. 97 del 1967, art. 7, comma 2, in sede di udienza dibattimentale celebratasi in data 8 febbraio 2010 dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica di Crema, il Giudice dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei riguardi dell’imputata, avendo ritenuto generico il capo di imputazione – in quanto non indicati gli articoli di legge violati – con correlata violazione del diritto di difesa e conseguentemente disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica in sede.

Ricorre avverso il detto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale denunciando l’abnormità dell’ordinanza, essendo contenuti nel capo di imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie nonchè gli articoli di legge violati dei quali il giudice del dibattimento aveva ritenuto la mancata indicazione: conseguiva la totale erroneità della decisione assunta sulla base di presupposti del tutto inesistenti.

Il motivo a sostegno del ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che la nozione di abnormità presuppone l’adozione di un atto che sia del tutto estraneo al sistema il quale viene ad essere così irreparabilmente vulnerato ovvero a subire delle inammissibili stasi, più volte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio della non abnormità del provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità – per genericità dell’imputazione – del decreto di citazione a giudizio, con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, trattandosi di esercizio di un potere in linea con il sistema ordinamentale, anche laddove la decisione del giudice remittente si sia basata su presupposti errati (vds. Cass. Sez. 3, 9.7.2008 n. 38404, P.M. in proc. Mazzacani, Rv. 241286; Cass. Sez. 3 Ord. 25.3.2010 n. 17198; P.M. in proc. Persichelli, Rv. 246989; Cass. Sez. 3, 14.12.2007 n. 6457, P.M. in proc. Fedele, Rv. 239048).

E sulla medesima scia si colloca altra pronuncia con la quale questa Corte ha riaffermato la tesi della non abnormità del provvedimento di rimessione al P.M., senza che ciò comporti una stasi del procedimento, potendo il P.M. procedere all’indicazione degli elementi fattuali dei quali sia stata rilevata la carenza (Cass. Sez. 4, Ord. 14.4.2005 n. 21706, P.M. in proc. Villa Ruscelloni, Rv.

231825).

Ancor più recentemente questa Corte, con riferimento alla erronea decisione da parte del giudice della nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza o insufficienza della imputazione – eventualmente eccepita dalle parti – ha ribadito l’inconfigurabilità dell’abnormità ben potendo il giudice successivamente rilevare il difetto dell’imputazione senza incorrere nella preclusione di cui all’art. 491 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 27.2.2009 n. 17238).

Peraltro sul tema va segnalato l’intervento risolutivo delle S.U. che, nell’affermare il principio della non abnormità, ha precisato come l’eventuale indebita declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio con conseguente trasmissione degli atti al P.M., non comporta una stasi del procedimento (Cass. S.U. 26.3.2009 n. 25957, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590).

Alla stregua di tali indicazioni deve allora ribadirsi l’inammissibilità del proposto ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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