Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 7 aprile 2009 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, con la quale S.F. e M.A., sono stati condannati per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, limitatamente alle opere non comprese nel permesso di costruire in sanatoria prot. n. 23219, accertati il (OMISSIS), dichiarando la prescrizione per altre contravvenzioni connesse.
Gli imputati, tramite il difensore, hanno proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)). Poichè i reati edilizi possono essere addebitati solo a chi realizza le opere abusive o a chi le commissiona, mentre il proprietario del terreno non risponde dell’abuso edilizio solo in considerazione di tale qualifica, quanto meno l’imputata M. doveva essere assolta per "non aver commesso il fatto". La circostanza poi che il S. fosse stato nominato custode giudiziario era anch’essa neutra. Inoltre, stante l’avvenuto integrale ripristino dello stato dei luoghi, la Corte di appello avrebbe erroneamente disatteso anche la sollevata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1-quinquies, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10), comma aggiunto dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36, lett. c), (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui non prevede l’estinzione anche del reato edilizio di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sulla base del fatto che tali testi normativi regolano situazioni ed interessi diversi. La questione sarebbe non manifestamente infondata, in quanto il diverso regime viola il principio di uguaglianza e sarebbe altresì rilevante nel giudizio, in quanto il contestato reato ambientale è stato dichiarato estinto e tale dovrebbe essere dichiarato anche il reato edilizio in caso di accoglimento della questione. Il carattere derogatorio della disposizione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-quinquies, non la renderebbe inidonea alla funzione di tertium comparationis.
2. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 157 c.p. in relazione all’imputazione per il reato di cui al capo a) del decreto di citazione ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)). La Corte di appello avrebbe dovuto pronunziare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche per il reato di cui all’art. 44, lett. c), essendo decorsi i termini, invece ha erroneamente calcolato tale decorrenza.
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno inoltre avanzato richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, atteso il decorso dei termini alla data dell’udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile.
1. I ricorrenti hanno riproposto le medesime censure avanzate con i motivi di appello ai quali la Corte ha fornito congrua e puntuale risposta. La Corte di appello ha richiamato il fatto addebitato agli imputati ed ha confermato, facendo buon uso dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità penale nell’abuso edilizio, le valutazioni già svolte dal giudice di prime cure, esaminando nello specifico ognuna delle due distinte posizioni. Come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell’11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
2. Correttamente inoltre, i giudici di merito hanno disatteso la sollevata eccezione di costituzionalità, ritenendola manifestamente infondata. Infatti, con l’ordinanza n. 144 del 2007 (nel corso del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 181-quinquies del D.Lgs. n. 42 del 2004) la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore ha introdotto tale disposizione con lo scopo di incentivare la tutela "reale" dei beni paesaggistici ed ambientali, riconoscendo valore prevalente al ripristino del bene paesaggistico rispetto alla stessa pretesa punitiva dello Stato, chiarendo peraltro l’impossibilità per la stessa Corte costituzionale di operare una pronuncia additiva di tale condizione di non punibilità, che finirebbe per estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, in quanto tale estensione è possibile solo quando sussista piena identità di funzione fra le discipline poste a raffronto. Questi rilievi non possono che vincolare l’interprete. Nel caso di specie tale "identità" di disciplina è stata da sempre esclusa, ed è invece vero il contrario: la disciplina in tema di tutela penale dell’ambiente e del paesaggio si è sviluppata seguendo una linea coerente (sin dall’emanazione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (art. 1- sexies) e successivamente del D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 490 (art. 163) e poi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 181)), e con carattere di piena autonomia rispetto ai reati in materia edilizia.
Per cui la questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è pretestuoso, avendo la sentenza di appello correttamente computato il periodo di sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione, ritenendo la contravvenzione non ancora prescritta alla data del 7 aprile 2009.
Peraltro, la genetica inammissibilità dei dedotti motivi di ricorso, impedendo l’istaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la rilevazione e declaratoria del sopravvenuto spirare (successivo all’impugnata decisione di secondo grado) del termine di prescrizione per il reato ascritto ai ricorrenti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, atteso il disposto di cui all’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
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