Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4232

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’appello in epigrafe va respinto, avuto riguardo in via assorbente alla circostanza per cui – come rettamente ritenuto dal giudice di primo grado – non può reputarsi applicabile il beneficio di cui all’art. 33, comma 5, della L. 5 febbraio 1992 n. 104 come modificato per effetto modificato dall’art. 19, comma 1, della L. 8 marzo 2000 n. 53 – e poi, medio tempore, dall’art. 24, comma 1, lettera b) della L. 4 novembre 2010 n. 183 – al personale volontario in ferma prefissata, posto che la limitazione operata dall’Amministrazione militare nel senso di consentire l’applicazione dei benefici medesimi al solo personale in servizio permanente effettivo, ossia legato all’Amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato, trova la sua ratio nell’esiguità temporale del rapporto di impiego che viceversa contraddistingue la ferma prefissata medesima; tale ferma non può ex se tollerare la possibilità di trasferimento in altra sede rispetto a quella ordinariamente contemplata dall’impiego nella pianificazione operativa di personale in servizio per un lasso di tempo comunque contenuto, a scanso di inevitabili riflessi negativi sulle esigenze operative delle Forze Armate e sulle conseguenti esigenze formative del personale volontario agli effetti del susseguente, possibile suo transito nel servizio permanente effettivo.

Del resto, al medesimo personale in ferma prefissata sono comunque applicabili le norme in materia di stato giuridico relative ai volontari in servizio permanente soltanto nei limiti di compatibilità con un rapporto di servizio a tempo determinato (cfr. art. 15, comma 1, lett. c, del D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215 come sostituito dall’art. 8 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 197 e, ora, l’art. 936, comma 3, del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66).

Le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *