Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-04-2011) 11-07-2011, n. 27062 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, su richiesta del pubblico ministero, disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di B. A. e B.F., indagati per il reato di cui all’art. 388 c.p. in danno di D.F.M..

2. Ricorre per cassazione la persona offesa, con atto sottoscritto congiuntamente al difensore avv. Franco Libori, deducendo che illegittimamente il G.i.p. aveva provveduto all’archiviazione con decreto emesso de plano, nonostante la tempestiva opposizione presentata avverso la richiesta di archiviazione, nella quale si indicavano analiticamente le indagini ulteriori da svolgere.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta dagli atti che avverso la richiesta di archiviazione formulata in data 19 dicembre 2008 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel procedimento per il reato di cui all’art. 388 cod. pen., apertosi a seguito di querela in data 19 maggio 2008 presentata a carico di B.A. e B. F. da D.F.M., quest’ultimo aveva proposto opposizione, a norma dell’art. 410 c.p.p., indicando le investigazioni ulteriori (audizioni di testi e acquisizione di documentazione dalla pubblica amministrazione) che, a suo avviso, erano idonee a dimostrare la fondatezza della notitia criminis.

Al riguardo va qui ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in aderenza alla lettera e alla ratio dell’art. 410 c.p.p., a fronte di una opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve di norma provvedere a fissare l’udienza in camera di consiglio per la decisione, nel contraddittorio tra indagato e parte lesa, sulla richiesta del pubblico ministero; e che tale formalità può essere evitata, con provvedimento di archiviazione emesso de plano dal predetto giudice, esclusivamente se ricorrono congiuntamente le due condizioni della inammissibilità dell’opposizione e della infondatezza della notizia di reato (v., tra le altre, Sez. un., c.c. 14 febbraio 1996, Testa).

Inoltre occorre precisare che ai fini della delibazione di ammissibilità, evidentemente pregiudiziale a quella del merito, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità della opposizione – solo la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema sia alla fonte di prova, e non anche la rilevanza delle indagini indicate (v. Cass., sez. 6, 6 novembre 2006, Pinci; Id., 26 febbraio 2003, Papili; Id. 6, 25 settembre 2000, Castellucci; Cass., sez. 5, c.c. 14 dicembre 1998, Massone).

Infatti, la valutazione di eventuali ragioni di irrilevanza o superfluità dei temi di prova indicati dall’opponente, a meno che non siano manifeste, comporterebbe una anticipazione del merito dell’opposizione; il relativo atto, per espressa e non irragionevole scelta del legislatore, a salvaguardia delle ragioni della vittima dell’ipotizzato reato, deve essere trattato e deciso, appunto, nel contraddittorio delle parti interessate alla procedura di archiviazione.

La sanzione di inammissibilità è infatti collegata dall’art. 410 c.p.p., comma 1, esclusivamente al dato formale della omessa indicazione da parte dell’opponente dell’oggetto della investigazione suppletiva" e dei "relativi elementi di prova", essendo del tutto fuor di luogo, in tale sede, una indagine contenutistica circa l’utilità che tali investigazioni potrebbero avere al fine della valutazione della fondatezza della notizia di reato: e ciò non perchè questa sia una indagine sottratta al giudice per le indagini preliminari nella procedura di archiviazione, ma semplicemente perchè la sede in cui essa deve essere affrontata è quella della udienza camerale, che, nel sistema del codice, costituisce il paradigma procedurale "normale" della decisione sulla richiesta di archiviazione, essendo al contrario concepita come "eccezionale" la procedura de plano.

Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza costituzionale, che ha censurato la pretesa del giudice a quo di essere affrancato dalla formalità dell’udienza camerale ex art. 409 c.p.p. in tutti i casi in cui emerga con assoluta evidenza l’inconsistenza della notitia criminis, risolvendosi tale pretesa, si è osservato, in una aprioristica e anticipata valutazione della inutilità del contraddittorio imposto dalla disciplina in questione (Corte cost., ord. n. 78 del 2000).

3. Ora, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari si è limitato a osservare, peraltro con un modulo apparentemente stereotipato, che "nel fatto non si ravvisano elementi di reato a carico degli indagati, sulla base delle argomentazioni del P.M.";

senza fare il menomo cenno al contenuto dell’atto di opposizione presentato dalla persona offesa.

4. Il decreto impugnato va pertanto annullato, e gli atti devono essere restituiti al G.i.p. del Tribunale di Perugia che, all’esito della udienza camerale, adotterà le sue determinazioni sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, a norma dell’art. 409 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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