Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 18 novembre 2010 il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di C.G. F. avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 21 ottobre 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in ordine a due tentativi di estorsione pluriaggravati, commessi in Monopoli il 10 e il 24 febbraio 2009 ai danni di L.G..
In particolare il C. era stato individuato in fotografia dalla persona offesa L.. commerciante ambulante di frutta, come l’uomo di 30-35 anni che il 10 febbraio 2009 unitamente ad altri due giovani lo aveva invitato, altrimenti sarebbe incorso in "guai grossi", a saldare il denaro che doveva a R.N. per un prestito usurario e che il successivo 24 febbraio era rimasto in attesa, insieme con il R., di uno dei giovani che già lo aveva minacciato nella precedente occasione e che, nuovamente, con fare minaccioso gli aveva richiesto il pagamento di quanto dovuto al R..
Avverso la predetta ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce:
1) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 192 c.p.p., comma 1 in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della mancanza di concrete minacce rivolte dall’indagato alla persona offesa, del fatto che il Russo aveva escluso che il prestito di cui era stata chiesta la restituzione fosse stato concesso a tasso usurario, della marginalità dell’intervento del C.;
2) il vizio della motivazione in relazione all’art. 274 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) mancando nel caso in esame particolari esigenze cautelari in considerazione della distanza temporale dei l’atti e del lontano precedente penale dell’indagato il quale aveva ottenuto la riabilitazione; nell’ordinanza si faceva peraltro riferimento ad una pendenza giudiziaria per fatti del 16 aprile 2010 riguardanti un procedimento in cui la persona offesa non era L. G..
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico e tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale indiziario rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Infatti il ricorrente si limita a ribadire la propria versione difensiva, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal tribunale del riesame, che ha adeguatamente giustificato le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative e una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino;
sez. 4^ 3 maggio 2007 n. 22500, Terranova). Va ribadito, infatti, che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro lato, la valenza sintomatica degli indizi senza coinvolgere il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. (Cass. Sez. Un. 30 aprile 1997 n. 6402, Dessimone; sez. 1 20 marzo 1998 n. 1700, Barbaro). In sede di ricorso proposto ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2 la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, pertanto, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Cass. sez. 1^ 7 dicembre 1999 n. 6972, Alberti). Nell’ordinanza impugnata viene invece puntualmente posto in evidenza il contenuto delle dichiarazioni del L. ritenute pienamente attendibili per la loro genuinità, spontaneità, linearità e coerenza e sufficienti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 3^ 14 aprile 2010 n. 17205, B.; sez. 2^ 28 novembre 2007 n. 770, Giordani; sez. 3^ 26 ottobre 2006 n. 39366, Gaudio; sez. 6^ 5 luglio 1995 n. 2803, Pozzessere; sez. 1^ 27 maggio 1992 n. 2460 Abbinante), a integrare lo standard indiziario richiesto dall’art. 273 c.p.p. rappresentando le dichiarazioni della persona offesa, ove ritenute attendibili secondo il libero e motivato apprezzamento del giudice, di per sè un "plus" rispetto all’apporto richiesto dall’art. 273 c.p.p. e non essendo pertanto necessari, per l’emissione del provvedimento cautelare, altri elementi di prova o riscontri esterni.
Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha peraltro aggiunto che le dichiarazioni del L. nell’ambito delle quali la presenza agli episodi estorsivi del C. risultava costante e non secondaria, risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico da parte della stessa persona offesa e dall’ammissione di R.N. circa la "sollecitazione" rivolta al L. di saldare un debito di 10.000,00 Euro nei suoi confronti, pur con la puntualizzazione che si trattava di un’elargizione avvenuta a titolo di mera cortesia nel febbraio 2007.
Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.
La Corte osserva che in tema di misure cautelari personali l’inciso relativo al decorso del tempo, introdotto nel testo dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 1, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla complessiva dimensione indiziaria degli elementi di giudizio a carico ed alla configurazione delle esigenze cautelari (Cass. sez. 1 dicembre 2009 n. 3634, Lo Vasco; sez. 1 21 gennaio 2005 n. 11518, Tusa). Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha posto in rilievo l’estrema gravità dei fatti e la loro non episodicità, e la Corte osserva che comunque la distanza temporale dal fatto (un anno e mezzo circa) non risultava tale da far ritenere sensibilmente affievolita l’esigenza cautelare e necessaria una particolareggiata motivazione (Cass. Sez. Un. 24 settembre n. 40538, Lattanzi).
L’attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa è stata infine desunta nell’ordinanza impugnata, con argomentazione logica e giuridicamente corretta, dalla circostanza che il C. nel periodo intercorrente tra il fatto e l’emissione della misura cautelare, nell’aprile 2010, era stato coinvolto in altro procedimento penale (per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale) avente ad oggetto una manifestazione di violenza gratuita, con riferimento quindi ad un comportamento e atto concreto successivo alla commissione del reato che può rientrare nel giudizio prognostico previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. c) (Cass. 23 giugno 1999 n. 2402, D’Alessandro).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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