Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25266 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Urbino dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra G.V. e la società Poste Italiane in data 6 ottobre 1998 ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali;

l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 20 novembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla società Poste.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la G. con controricorso.

Motivi della decisione

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.

1- Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della presentente controversia.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate stante la definizione stragiudiziale della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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