Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12/2/2007 il G.I.P. del Tribunale di Milano, in sede di rito abbreviato, condannava C.D. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato dall’art. 80, comma 1, per la detenzione in una cella dell’Istituto di detenzione minorile Beccarla, di gr. 45,8 di hashish, occultati sotto un materasso (acc. in Milano il 14/3/2OO6). All’imputato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, veniva irrogata la pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000= di multa.
2. Con sentenza del l/12/2009 la Corte di Appello di Milano assolveva l’imputato perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Osservava la Corte che dalle indagini svolte non era emersa con certezza la destinazione alla cessione della sostanza rinvenuta e, pertanto, non poteva escludersi che la stessa fosse destinata ad uso esclusivamente personale.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano lamentando l’erronea applicazione della legge penale ed il difetto dì motivazione.
Premessa la inverosimiglianza della versione dei fatti offerta dall’imputato, circa il fatto che la droga gli fosse stata lanciata dall’esterno da un marocchino a nome " L." a cui egli aveva espresso il desiderio di farsi una "cannetta"; la quantità di droga sequestrata era esuberante per una finalità di uso esclusivo personale ed anche le modalità di custodia lasciavano trasparire, secondo logica, la destinazione allo spaccio, circostanza questa avallata dai precedenti penali specifici del C..
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Questa Corte di legittimità, con orientamento oramai consolidato, ha statuito che in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12146 del 12/02/2009 Ud. (dep. 19/03/2009), Delugan, Rv.
242923; conf., Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40575 del 01/10/2008 Ud.
(dep. 30/10/2008), Marsilli, Rv. 241522; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 39017 del 18/09/2008 Cc. (dep. 16/10/2008), Casadei, Rv. 241405;
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17899 del 29/01/2008 Cc. (dep. 05/05/2008), Cortucci, Rv. 239932).
Nel caso di specie la Corte di merito ha rilevato come, dalla ricostruzione dei fatti, non emergesse alcun dato sintomatico da cui desumere la destinazione alla cessione della droga rinvenuta; anzi, la circostanza dello stato di carcerazione del C., giustificava la detenzione di un quantitativo superiore a quello normalmente detenuto, finalizzato a crearsi una "scorta".
La coerenza del ragionamento della Corte distrettuale impone il rigetto del ricorso per infondatezza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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