Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Avverso la sentenza del GIP di Caltanissetta in data 27.10.2010, deliberata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti, tra gli altri, di LI.CO., L.C., P. G., ricorrono per cassazione personalmente la LI. e la L. e, a mezzo del difensore avv. Sinatra, il P., con i seguenti rispettivi motivi:
1.1 L.: violazione degli artt. 129 e 192 c.p.p., agli atti mancherebbe ogni prova dei reati, associativo e di spaccio continuato, e della responsabilità personale.
1.2 LI.: violazione degli artt. 129 e 192 c.p.p., per i medesimi motivi indicati dal precedente ricorso.
1.3 P.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 240 c.p.p., e art. 125 c.p.p., n. 3: il GIP avrebbe disposto la confisca di una specifica autovettura, ritenendo il provvedimento imposto dalla legge, mentre il caso sarebbe di confisca non obbligatoria ma eventualmente facoltativa, nella specie mancando ogni motivazione sulle ragioni della decisione di confisca.
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’inammissibilità dei ricorsi.
3.1 e 3.2 I ricorsi L. e LI. sono inammissibili. infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13. 7-17.10.2006).
Nè il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129 c.p.p., comma 1 (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Entrambi i ricorsi svolgono oltretutto deduzioni di merito sulla ricostruzione delle rispettive condotte, del tutto precluse in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
3.3 E’ fondato, allo stato, il ricorso del P..
Poichè in relazione al titolo di reato per cui è intervenuta condanna non è immediatamente prevista la confisca obbligatoria dei veicoli eventualmente utilizzati per la consumazione della condotta illecita, trattandosi di confisca facoltativa il GIP avrebbe dovuto argomentare specificamente le ragioni della decisione sul punto (sez.6, sent. 17266 del 16.4-6.5.2010).
Consegue l’annullamento con rinvio al medesimo Tribunale, per nuovo giudizio limitato alla confisca dell’autovettura Fiat Panda targata (OMISSIS), la relativa decisione non coinvolgendo la statuizione conseguente all’intervenuto "patteggiamento", rispetto alla quale è del tutto autonoma, non necessitando di alcuna rivisitazione del punto responsabilità e della ricostruzione dei fatti che l’hanno determinata (Sez. 6, sent. 12508 dell’11-30.3.2010).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di P.G., limitatamente alla confisca dell’autovettura e rinvia al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio su tale capo.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 ciascuna alla Cassa delle ammende.
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