Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1). La sig. M. L. S. – inizialmente esclusa dal corso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, indetto con d.m. n. 85 del 2005, per difetto del requisito dell’ anzianità didattica della durata di 360 giorni – partecipava, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.A.R., alla sessione formativa e di esami, con esito positivo quanto al rilascio del titolo di idoneità all’insegnamento.
In prosieguo entrava in vigore la legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del d.l. 30 dicembre 2008, n. 2007 recante al comma 1 bis dell’art. 36 la previsione in base alla quale "resta valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento indetti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l’esame di Stato".
Il competente Ufficio scolastico provinciale non rilasciava, tuttavia, a scioglimento della riserva apposta all’atto di ammissione, l’attestato di superamento del corso abilitante, ribadendo, anche alla luce dello jus superveniens, che la prestazione del servizio scolastico, da computarsi dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, era pari a 289 giorni e non a 360 giorni, come prescritto ai fini della partecipazione al corso.
Contro tale ultima statuizione la sig.ra S. proponeva motivi aggiunti di ricorso, assumendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Con la sentenza n. 14651 del 2010, il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Il T.A.R. in particolare:
– riconosceva la natura speciale della legge n. 14 del 2009 rispetto alla legge n. 168 del 2005, recante la convalida in sanatoria del conseguimento dell’abilitazione o del titolo a conclusione del corso cui il candidato abbia partecipato, con esito positivo, in virtù di provvedimento giurisdizionale o di autotutela;
– affermava che l’art. 36, comma 1 bis, della legge n. 14 del 2009 non aveva immutato il "dies a quo" (1° settembre 1999) – quale inizialmente previsto dal d.l. n. 97 del 2004 e valido per i corsi abilitanti indetti con d.m. n. 85 del 2005, ai fini della maturazione del requisito di anzianità didattica – ma aveva solo spostato in avanti il "dies ad quem", collegandolo alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai corsi abilitanti e non più a quella di entrata in vigore del d.l. n. 97 del 2004, restando pertanto ininfluenti, ai fini dell’ammissione, servizi non riconducibili in detto arco temporale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la sig.ra S., che ha contrastato l’interpretazione restrittiva del T.A.R., sottolineando che l’Università presso la quale si è svolto il corso di abilitazione ha rilasciato un attestato pienamente idoneativo del superamento delle prove, senza apporvi alcuna riserva.
Resiste il Ministero intimato che ha, in particolare, contro dedotto che, con atto n. E/14361 del 29 ottobre 2009, l’Ufficio scolastico ha espressamente negato lo scioglimento della riserva ai fini del rilascio del titolo di abilitazione.
All’udienza del 17 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). Osserva il Collegio che con il d.m. n. 85 del 2005, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lett. c/bis e comma 1 ter, del d.l. n. 97 del 2004, convertito nella legge n. 143 del 2005, sono stati attivati i corsi per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità per le categorie di docenti contemplate nelle richiamate disposizioni, che avessero prestato dal settembre 1999 al 6 giugno 2004 almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo o classi di concorso.
E’ poi entrata in vigore la legge n. 14 del 2009 che:
– ha preso in considerazione le posizioni dei docenti i quali, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti ai sensi dell’art. 2 della legge n. 143 del 2004, avevano a conclusione degli stessi conseguito l’abilitazione o l’ idoneità;
– ha riconosciuto valido il titolo conseguito in presenza della duplice condizione: della maturazione del requisito di servizio di 360 giorni di insegnamento, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai corsi speciali e dell’avvenuto superamento dell’esame di Stato.
Emerge, in primo luogo, la "ratio" della norma di sanatoria, che si inserisce nel corpo delle disposizioni volte al recupero delle posizioni dei docenti precari per il loro graduale e stabile inserimento delle strutture scolastiche,
La disposizione – il cui ambito di applicazione è circoscritto ai docenti destinatari di positiva valutazione all’esito dei corsi speciali indetti con il d.m. n. 85 del 2005 e che, tuttavia, vi avevano partecipato in virtù di atto di ammissione con riserva – ha contenuto precettivo innovativo, quanto alla maturazione del requisito di anzianità didattica ragguagliato a 365 giorni di servizio.
A tal fine – indipendentemente dalla classe di concorso o grado della scuola – è riconosciuto valido, per sommatoria, ogni periodo di insegnamento pregresso maturato fino al termine di presentazione della domanda di partecipazione.
Quanto al dato temporale per la maturazione di detto requisito la disposizione in esame, a differenza dell’art. 2 del d.l. n. 97 del 2004, non assume più a riferimento il periodo che va dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ma con prescrizione innovativa – anch’essa di favor per coloro che in esito alla partecipazione, ancorché con riserva, ai corsi speciali avevano dimostrato il possedere i requisiti culturali e professionali per il conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione – assume a riferimento tutti i servizi di insegnamento resi fino alla data di scadenza del termine per la partecipazione al corso, senza introdurre discriminazione quanto al periodo in cui i servizi stessi sono stati resi.
Il primo giudice ha correttamente riconosciuto la specialità della disciplina dettata dall’art. 36, comma 1 bis, della legge n. 14 del 2009, ma da ciò non ha tratto le dovute conseguenze quanto agli effetti abrogativi – limitatamente alla cerchia dei docenti di essa destinatari – della pregressa disciplina dettata in via generale dal d.l. n. 97 del 2004 sui requisiti di ammissione ai corsi speciali, stante il contenuto integralmente innovativo dello jus superveniens, riferito sia alla tipologia dei servizi validi per la maturazione dell’anzianità didattica, sia all’arco temporale di prestazione dei servizi medesimi.
L’appello va, quindi, accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi non esaminati; va in conseguenza accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti con esso impugnati ostativi al rilascio del titolo di abilitazione.
A fronte della successione nel tempo di diverse disposizioni regolatrici della materia di cui è controversia, spese ed onorari dei due gradi del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Spese compensate dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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