Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Marco Morgantini Primo Referendario
Brunella Bruno Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.3708/95 , proposto da Cecchinato Giorgio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Ronfini e Franco Zambelli , con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, come da mandato a margine del ricorso;
CONTRO
il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, in persona Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia , domiciliataria ex lege;
nonché contro
la Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Provincie di Belluno, Padova, Treviso e Venezia, il persona del Sovrintendente pro tempore, non costituita in giudizio, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 27.07.1995 con il quale si annulla il nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Sindaco nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato.
Visto il ricorso, notificato il 22 novembre 1995 e depositato presso la Segreteria il 25 novembre 1995, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, depositato il 17 gennaio 1996;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 19 febbraio 2009 – relatore il Referendario Dott.ssa Brunella Bruno – l’Avv. Avino in sostituzione dell’avv. Zambelli e l. avv. Gasparini per il Ministero intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3708/95 il Signor Cecchinato Giorgio – proprietario nel Comune di Cavaso del Tomba di un rustico diroccato in relazione al quale il ricorrente avrebbe inteso operare la demolizione e ricostruzione – ha impugnato il decreto in epigrafe indicato con cui il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha annullato il nulla osta sindacale rilasciato il 18 maggio 1995 ed ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato.
Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali si è costituito in giudizio.
La Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Provincie di Belluno, Padova, Treviso e Venezia non si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 1966/95 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ritenendo che “il ricorso” non appariva “allo stato, privo di fondamento e che il provvedimento impugnato” era da ritenersi “produttivo di danno grave e irreparabile”.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall’esame del primo motivo di ricorso con cui la difesa del ricorrente adduce la violazione di legge in relazione agli artt. 7 della Legge 29.06.1939 n. 1497 e 82 del D.P.R. n. 616 del 1977 come modificato dall’art. 1 della Legge 08.08.1985 n. 431. Ciò che si fa valere è, dunque, la tardività del decreto ministeriale di annullamento per non essere stato lo stesso non solo adottato ma anche comunicato alle parti interessate (il Comune ed il richiedente la concessione) entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione degli atti alla Sovrintendenza.
1.1. La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale più risalente e correttamente richiamato dalla difesa del ricorrente teso a sostenere la natura recettizia del provvedimento ministeriale e la perentorietà del termine previsto dalla normativa di riferimento, cionondimeno ritiene di aderire all’orientamento più recente, ed ormai consolidato secondo cui il provvedimento ministeriale deve essere adottato ma non anche comunicato nel perentorio termine di sessanta giorni di cui all’art. 82 della D.P.R. 616 del 1977 e succ. mod. (cfr., ex multis, Ad. Plen. Cons. St., 22 luglio 1999, n. 20; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 2003, n. 4035; Cons. St., sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 839; Cons. St., sez. VI, 5 marzo 2007, n. 1027).
Risulta, quindi, legittimo e tempestivo l’impugnato decreto ministeriale adottato nel termine di 60 giorni (sancito dal summenzionato art. 82, d.P.R. n. 616/1982) decorrente dalla trasmissione del nulla – osta sindacale alla Sovrintendenza, restando estranea alla previsione normativa l’ulteriore fase della comunicazione o notificazione.
2. Ai fini dell’esame dei restanti motivi di ricorso relativi alla violazione delle disposizioni che afferiscono al potere di annullamento d’ufficio delle autorizzazioni paesaggistiche, all’eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento, illogicità e contraddittorietà grave e manifesta, il Collegio ritiene opportuno soffermarsi, brevemente, sul contenuto e la latitudine dei poteri assegnati al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in sede di valutazione del nulla-osta.
2.1 Come chiarito dall’ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il potere di annullamento ministeriale in ordine all’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 –rilasciata da autorità delegata o subdelegata, in relazione al D.P.R.616 del 1977, come modificato dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 – non può riguardare l’esito della valutazione espressa dall’amministrazione che ha emesso l’autorizzazione anzidetta ma attiene alla sola verifica della legittimità dell’autorizzazione medesima, traducendosi in un sindacato sulle modalità di esercizio di tale funzione autorizzatoria, con estensione, quindi, a tutte le ipotesi di eccesso di potere. Peraltro la potestà di annullamento riconosciuta all’organo statale non può mai implicare il riesame nel merito della valutazione tecnico discrezionale circa la compatibilità ambientale della costruzione oggetto del provvedimento autorizzatorio (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2007, n.2762; Cons. St., sez Ad. Plen. n. 9 del 2001; Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2442).
Nel presente giudizio, la difesa del ricorrente si appunta, invero, su una delle articolazioni motivazionali che figurano nel provvedimento ministeriale di annullamento per evidenziare la “sovrapposizione (ad opera del Ministro) del giudizio di merito alla valutazione dell’intervento delibata in sede di nulla-osta, previo conforme parere della Commissione edilizia integrata ex L.R. 63/1994””. Effettivamente il richiamo, nel provvedimento gravato, alla nota n. 5186 del 26 luglio 1995 della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia nella quale si fa presente che “l’intervento proposto comporterebbe (…) la scomparsa di un fabbricato dotato di caratteri architettonici tradizionali e di una elevata riconoscibilità ambientale, intesa anche come testimonianza delle forme degli insediamenti rurali nell’area” come pure il riferimento ai “tratti caratteristici della località predetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo” evidenziano uno sconfinamento nel merito che, come sopra evidenziato, non è consentito.
Il Collegio, per parte propria, reputa, tuttavia, che tale circostanza non possa, comunque, scalfire un dato di fondo: l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale risulta, nella specie, carente nella sua motivazione.
L’annullamento ministeriale risulta, infatti, sorretto in modo autonomo dal riscontro del vizio di motivazione che colpisce l’autorizzazione comunale. La deficienza motivazionale è resa evidente dalla dichiarazione strereotipata, posta a base dell’autorizzazione, che “l’intervento è compatibile con le esigenze di tutela dell’area vincolata con legge 1497/39” (v. C. S., sez. VI, 8.02.08 n. 408, 12.02.02 n. 6783).
A ciò si aggiunga che, al fine di sostenere l’adeguatezza motivazionale del nulla- osta rilasciato dal Comune, non si reputano sufficienti le prescrizioni dettate dalla Commissione edilizia integrate e fatte proprie nel nulla-osta. In altri termini, la sussistenza di un adeguato substrato motivazionale non può considerarsi in re ipsa o implicitamente desumersi dalla presenza di prescrizioni da rispettare nella esecuzione dei lavori. Come noto, infatti, il nulla osta deve essere motivato in modo congruo, mentre, nel caso di specie, il provvedimento autorizzatorio non contiene alcun elemento idoneo ad evidenziare come e perché l’intervento sia compatibile con la conservazione del valore ambientale da tutelare, tanto più ove si consideri che tale intervento prevede la demolizione dell’edificio rurale che per sua la sua stessa natura e radicalità esige una ponderazione vieppiù approfondita da evidenziare sotto il profilo motivazionale.
Pertanto, non essendo stato adeguatamente motivato il predetto nulla-osta, appare legittimo il conseguente provvedimento ministeriale di annullamento d’ufficio adottato sul presupposto di tale riscontrato vizio di legittimità oltre che in relazione all’enunciato evidente interesse all’annullamento medesimo, interesse basato sulla necessità di salvaguardia di un’area protetta nella quale ciascuna modificazione dell’ambiente doveva essere soggetta ad ogni possibile cautela.
Infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso volto a contestare l’illogicità della pretesa di conservazione fisica del manufatto rurale. Il Collegio osserva, infatti, che la posizione assunta dal Ministero con il provvedimento gravato presenta una completa coerenza logica rispetto all’interesse pubblico da tutelare. In linea generale e, soprattutto, in mancanza di una adeguata motivazione l’intervento di demolizione che, comunque, fa venire definitivamente meno il bene tutelato, si pone come extrema ratio rispetto ad interventi di restauro e recupero. Proprio la mancanza di una adeguata motivazione del nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Sindaco non ha consentito al Ministero di apprezzare le ragioni per cui si sarebbe potuto procedere alla demolizione in luogo degli interventi di restauro.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2009..
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034
così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 3708/95
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it