T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 14-07-2011, n. 1898

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti impugnano il provvedimento di confisca dell’appartamento di loro proprietà, a seguito di sentenza penale, per i seguenti motivi.

I) Incompetenza del direttore dell’Agenzia del Demanio della Lombardia.

II) Violazione della L. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancata indicazione del responsabile del procedimento.

III) Eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto non sono indicati i poteri che l’amministrazione ha esercitato.

IV) Eccesso di potere per mancata concessione di un termine congruo di rilascio.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è infondato in quanto il Direttore della filiale della Lombardia dell’Agenzia del demanio ha il potere di emanare ordini di sfratto.

Il secondo motivo è infondato in quanto, trattandosi di atto vincolato conseguente alla confisca da parte dell’autorità giudiziaria dell’immobile, si applica l’art. 21 octies della L. 241/90 secondo il quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il terzo motivo è infondato in quanto l’art. 2 decies della L. 575/1965, nel testo vigente al momento dell’atto, stabiliva che anche prima dell’emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle Finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.

Il quarto motivo è infondato in quanto tra la data della confisca (2004) e quella del provvedimento impugnato sono decorsi oltre 2 anni, laddove il termine ordinario previsto dalla legge è di 90 giorni.

In definitiva il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia del Demanio che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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