Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il ricorrente impugna l’atto di decadenza dal servizio comminatogli dall’USSL per aver assunto altro servizio incompatibile con gli obblighi di esclusività della prestazione degli impiegati pubblici per i seguenti motivi.
Il ricorrente, medico dipendente dalla struttura pubblica, dopo aver stipulato convenzione per lo svolgimento di prestazione di lavoro specialistico presso una cooperativa senza scopo di lucro, riceveva dall’ente di appartenenza una diffida a cessare il suddetto rapporto in data 20 maggio 1996. Dopo aver richiesto il giorno seguente una breve proroga, in data 1 giugno 1996 provvedeva a cessare dall’incarico ma il giorno 4 giugno successivo riceveva dall’USSL l’atto di decadenza dal servizio.
Impugna quindi tale atto per i seguenti motivi.
Violazione dell’art. 63 del DPR 371957.
Violazione dell’art. 4 L. 412/1991.
Eccesso di potere sotto vari profili.
Secondo il ricorrente egli ha dato dimostrazione all’ente con la lettera del 21 giugno 1996 della volontà di abbandonare il servizio, essendo la richiesta di proroga finalizzata al solo scopo di permettere alla struttura privata di effettuare la sostituzione del personale.
Ritiene quindi che la decadenza dal servizio sia stata illegittima in quanto adottata senza tenere conto della volontà manifestata dal ricorrente e senza valutare che nel frattempo la causa di incompatibilità era venuta meno.
Da ultimo contesta che la decadenza sia stata disposta senza il rispetto del termine di 15 giorni per l’eliminazione della causa di incompatibilità previsto dalla legge.
La difesa dell’USSL insiste per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Come risulta dagli atti, ed in particolare nel verbale della Commissione di disciplina del 19.12.1996, il ricorrente ha cessato il rapporto di impiego privato, incompatibile con il rapporto a tempo pieno con l’Azienda USSL in data 1 giugno 1996 e quindi nei termini previsti dalla legge per la rimozione della causa di incompatibilità.
La rimozione dell’incompatibilità comporta l’illegittimità del provvedimento di decadenza dall’impiego in quanto, al momento della sua adozione, non sussistevano i presupposti per l’emanazione.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accogli il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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