Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
M.G., tramite il suo difensore, ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni di Catania in funzione di Tribunale del riesame l’otto aprile 2011 ha confermato l’ordinanza con cui il 19 marzo 2011 il g.i.p. del medesimo ufficio ha disposto la misura cautelare del collocamento in Comunità Alloggio (OMISSIS) nei confronti del predetto, indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 perchè senza l’autorizzazione di cui al cit. decreto, art. 17 cedeva a V.P. quattro involucri di carta stagnola, contenenti stupefacente di tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 4,5 circa in cambio di Euro venti (in (OMISSIS)).
Con il ricorso il difensore ha dedotto tre motivi. Con il primo evidenzia la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, art. 19.
Ricorda che in sede di udienza di convalida il ricorrente ha reso ampia confessione frutto di resipiscenza. Aggiunge che si doveva tenere conto della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al comma 5, in quanto M. aveva ceduto 4,5 grammi di marijuana a due giovani per euro venti, senza adottare particolari accorgimenti per tempi, luoghi e modalità e l’avere occultato la sostanza facendo dei viaggi con il ciclomotore per la consegna rientra in una nota prassi. Asserisce che se il fatto fosse stato correttamente qualificato non si sarebbe potuto procedere all’arresto, in quanto ai sensi dell’art. 19 citato decreto "le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a cinque anni….Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’art. 278, della diminuente della minor età.".
Con il secondo motivo sostiene la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e dell’art. 163 c.p., poichè la prognosi dell’applicazione del beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena sarebbe favorevole alla luce dell’esatta qualificazione del fatto, dell’assenza di precedenti penali e della condotta processuale tenuta.
Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione all’applicabilità dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non può essere accolto, poichè dal complesso dell’articolato argomentare sulle modalità dell’azione e sulla personalità del giovane emerge chiaramente che il provvedimento è motivato in fatto sull’impossibilità, allo stato, di ravvisare la configurabilità della circostanza di cui al citato art. 73, comma 5.
Parimenti infondata è la questione attinente alla prognosi ai fini dell’applicabilità della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena: la valutazione esiste ed è congrua nell’ambito di un giudizio meramente cautelare ed in particolare, come ha rilevato il Tribunale, in assenza di "un inizio di rivisitazione critica dell’operato e dello stile di vita".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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