Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. L’8 novembre 2010 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 9 giugno 2003 (irrevocabile l’11 marzo 2004). Il Tribunale argomentava che, ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre che la sentenza di condanna per il nuovo reato sia passata in giudicato entro il termine di cinque anni dall’irrevocabilità della prima condanna.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perchè il termine del quinquennio rilevante ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa deve calcolarsi avendo riguardo alla data del commesso reato per il quale la persona riporti successivamente una condanna a pena detentiva per delitto (o contravvenzione della stessa indole).
Motivi della decisione
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli è fondato.
1. Dall’interpretazione letterale dell’art. 168 c.p. si evince che il presupposto per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è la commissione di un delitto entro il quinquennio e non già l’accertamento dello stesso con sentenza irrevocabile di condanna; di conseguenza l’elemento temporale da prendere in considerazione non è quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo reato, bensì quella di consumazione del medesimo.
2. Nel caso di specie l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza enunciati, in quanto ha erroneamente assunto, ai fini della individuazione del presupposto della revoca, la data di irrevocabilità della sentenza successiva (18 dicembre 2009) e non già, come previsto dall’art. 168 c.p., la data ((OMISSIS)) di commissione del reato oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 3 marzo 2009 (irrevocabile il 18 dicembre 2009).
Poichè si verte in ipotesi di commissione di un reato entro in quinquennio dalla data (11 marzo 2004) del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Napoli del 9 giugno 2003 (confermativa di quella pronunziata il 17 dicembre 2002 dal Tribunale di Napoli) che aveva concesso il beneficio, avrebbe dovuto trovare applicazione la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, disciplinata dall’art. 168 c.p., comma 1, n. 1.
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
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