Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza depositata il 18.11.2010 il Tribunale di Firenze, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva le richieste di riesame proposte da W.D. e da G.C. contro il provvedimento 25.10.2010 del Gip del Tribunale di Prato che aveva disposto la custodia cautelare in carcere a carico dei predetti, indagati il primo quale mandante di un duplice omicidio avvenuto in (OMISSIS) ed il secondo di favoreggiamento.
Rilevava invero detto Tribunale, richiamata l’ordinanza genetica, come sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi:
per il W. le intercettazioni ne rivelavano il ruolo di organizzatore, in risposta a precedente aggressione subita dal gruppo rivale; per il G. risultava la sua ammissione che gli aggressori erano stati trasportati dalla sua auto.
Le esigenze cautelari imponevano poi la misura cautelare di massimo rigore, atteso il rischio concreto di recidiva, posto che si era evidenziata la rivalità tra gruppi contrapposti di cinesi insediati nella città toscana, dediti a traffici illeciti e senza scrupoli.
2. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti indagati che motivavano i rispettivi ricorsi deducendo:
2.1 – Il W.: a) dalle intercettazioni ambientali non si evidenziavano elementi di colpevolezza per il reato di duplice omicidio, al più concordare una difesa per il favoreggiamento inizialmente ascritto anche ad esso W.; b) le dichiarazioni dello X. non sono riscontrate, avendo tale A. reso dichiarazioni ritenute dallo stesso Gip non credibili; non vi era riscontro nelle captazioni fatte in carcere; c) la motivazione per relationem non aveva dato conto di tali critiche difensive; d) mancata trasmissione di tutte le intercettazioni; e) mancanza di esigenze cautelari in relazione alle gravi condizioni di salute, non esaminate dal Tribunale.
2.2 – Il G.: a) la sua affermazione di non aver avuto conoscenza degli antefatti trovava conferma nelle intercettazioni e negli interrogatori nei quali non si faceva mai il suo nome; b) vizio di motivazione carente dell’ordinanza impugnata, motivata per relationem e senza alcun approfondimento dei rilievi critici difensivi; c) mancata trasmissione di tutte le intercettazioni; d) errata valutazione di pericolosità ai fini delle esigenze cautelari.
3. I ricorsi, entrambi infondati, devono essere respinti, con ogni conseguenza di legge.
Va dapprima disattesa la comune doglianza relativa alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutte le intercettazioni, posto che non si assume che trattasi di materiale sul quale è basato il provvedimento restrittivo. Al contrario, dal testo dell’ordinanza impugnata ben risulta che siano state trasmesse le intercettazioni ritenute rilevanti e valutate dal Gip nell’emissione della misura cautelare (delle quali, peraltro, pure i ricorrenti discutono). Non si è verificata, pertanto, alcuna nullità.
Quanto alle doglianze del W., le stesse non hanno pregio.
L’ordinanza impugnata, pur stringata (e con legittimo rimando al provvedimento genetico), ben da conto dei ritenuti gravi clementi di colpevolezza a carico del predetto, integrati dal complesso probatorio costituito dalle intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni dello X. (per avere appreso dallo stesso W. e da A.), con riscontro logico – refluente dalle stesse acquisizioni – derivante dal fatto trattarsi di spedizione vendicativa di precedente sparatoria avvenuta nell’aprile precedente nel locale "(OMISSIS)". Si tratta di utile compendio, dal quale risulta il ruolo di mandante dell’indagato, del tutto correttamente valutato in senso unitario in funzione indiziaria, con motivazione logica e coerente, idoneo – allo stato – a questi fini.
Quanto alle esigenze cautelari, del tutto impropria è la censura di mancata valutazione delle condizioni di salute dell’indagato, posto che un tanto incide non sulla validità dell’ordinanza genetica, unica valutabile in sede di riesame, ma sull’opportunità della permanenza, e sui modi, della misura cautelare (sul punto, cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 48093 in data 08.10.2009, Rv. 245530, Castorina;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 1613 in data 30.09.2002, Rv. 223231, Capogna).
Quanto al G., parimenti il ricorso deve essere disatteso.
L’impugnata ordinanza, invero, correttamente motiva in relazione ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla ammissione dell’indagato di avere compiuto attività (trasportare nella sua auto gli autori della condotta omicidiaria) costituente favoreggiamento dal punto di vista oggettivo, con ricostruzione dell’elementi psicologico basato sul ruolo rivestito da esso G. all’interno del gruppo facente capo al W.. Si tratta di valutazione in fatto, logica e coerente, che resiste alle mosse censure, risultando perciò insignificante che nelle captazioni non si parli di esso G..
La valutazione delle esigenze cautelari, fondate sul pericolo di recidiva, in relazione al clima da "regolamento dei conti" all’interno di alcuni gruppi della comunità cinese di (OMISSIS), risulta del tutto corretta.
In definitiva entrambi i ricorsi, infondati, devono essere respinti.
Alla completa reiezione delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti W.D. e G. C. al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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