Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stato dichiarato S.G. responsabile dei reati di peculato, di occultamento e di falsificazione di atti pubblici e condannato alla pena di anni tre di reclusione.
Allo S., responsabile dell’Economato del Comune di Ruoti, era addebitato di essersi appropriato della complessiva somma di L. 30.083.081, relativa a molteplici incassi, effettuati a favore del Comune (per diritti di segreteria e di stato civile per il rilascio di carte di identità ed abbonamenti di scuolabus ed altre causali), che ometteva di versare alla Tesoreria comunale; di aver occultato presso la sua abitazione numerosi ordini di incasso e documentazione contabile di pertinenza del Comune; di essersi appropriato della somma di L. 5.447.580, relativa mandati di pagamento emessi dal Comune a favore di una compagnia assicuratrice, nonchè di aver formato un falso mandato di pagamento per occultare quest’ultima illecita appropriazione.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
– la nullità assoluta della citazione dell’imputato per il giudizio del procedimento nr. 114/98, poichè il relativo decreto è stato notificato l’11 novembre 1997 con raccomandata in luogo diverso da quello in cui costui era residente anagraficamente. Sul punto, la Corte potentina erroneamente avrebbe ritenuto sanata la nullità con la comparizione dell’imputato all’udienza del 5 marzo 2001, essendo tale udienza successiva al provvedimento con cui era stata disposta la riunione del procedimento citato con il procedimento penale nr.
28/98, in ogni caso, mai notificata all’imputato.
– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la sentenza impugnata risulterebbe priva di motivazione in ordine alla fattispecie di peculato contestata nel capo a) del procedimento nr. 28/98, posto che la difesa aveva dedotto nel gravame che il primo giudice si era limitato a descrivere soltanto l’evolversi degli accadimenti come descritti dal teste D.B., senza dimostrare che le somme erano in possesso o comunque nella disponibilità dell’imputato e che costui se ne sarebbe appropriato.
Al contrario, l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che lo S. agì, secondo una prassi autorizzata dagli organi competenti, come delegato alla riscossione dei mandati emessi per conto dei beneficiari. In particolare, relativamente ai mandati n. 20 e 21, relativi alla parcella liquidata dal Comune a favore di un legale, lo S. avrebbe agito come delegato di quest’ultimo, trattenendo le somme incassate e trasmettendo alla banca sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento e non versando pertanto alcuna differenza. Quanto alle restanti somme riferite nell’imputazione, il rendiconto nr. 2/94 per L. 4.658.252, non risulterebbe liquidato dalla Giunta comunale e riguarderebbe spese già sostenute per soddisfare gli interessi dell’ente; mentre per il rendiconto nr. 11/93, revocato dopo la sua approvazione perchè superiore all’importo massimo di spesa consentito, non risulterebbero attuati gli adempimenti per il recupero delle somme già versate e l’impossibilità materiale di riottenere le stesse non può essere addebitata allo S., che non ne era certo in possesso.
Quanto al peculato di cui al capo a) del procedimento nr. 114/98, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare una circostanza emersa dal dibattimento, ovvero che l’imputato avrebbe incassato i mandati di pagamento a favore della società di assicurazione come subagente di quest’ultima, come avrebbe riferito sul punto il teste D..
La somma risulterebbe riscossa per mero errore e successivamente versata al Comune, con la conseguente esclusione della configurabilità dell’elemento soggettivo.
– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, dall’istruttoria dibattimentale, era emersa al più una condotta di "peculato d’uso".
Con motivi aggiunti, depositati il 16 maggio 2011, il ricorrente, a supporto del primo motivo di ricorso, ha prodotto certificazioni anagrafiche relative alla residenza storica dell’imputato alla data della notificazione della citazione a giudizio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, 2. In ordine al primo motivo di ricorso, dagli atti risulta che:
– all’udienza del 15 dicembre 2003, disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per mutata composizione del Collegio, la difesa dello S. ha sollevato l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per il procedimento nr. 114/9, lamentando che l’atto era stato consegnato a persona di servizio, della quale non si dichiarava la qualità di convivente – eccezione che veniva respinta con ordinanza emessa in pari data, ritenendo infondato l’assunto difensivo;
– con l’atto di appello, lo S. ha eccepito la nullità del decreto che disponeva il giudizio per il procedimento n. 114/98, "prescindendo da ogni considerazione circa la qualifica o la qualità della persona che ha ricevuto il piego", in quanto notificato in luogo diverso da quello di residenza anagrafica;
– la Corte di appello ha respinto la suddetta eccezione di nullità, rilevando in primis che, in primo grado, la difesa aveva dedotto un profilo diverso, attinente alle "modalità" di esecuzione della notificazione; che, in ogni caso, l’imputato non aveva ottemperato all’onere di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato in precedenza; e che, infine, la comparizione dell’imputato del 5 marzo 2001 aveva sanato la presunta nullità.
Ciò premesso, il dedotto motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Assorbente appare il rilievo – non contestato nel ricorso – che l’imputato ha eccepito in primo grado la nullità del decreto che disponeva il giudizio per il procedimento n. 114/98, lamentando non la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e rappresentando al giudice di non avere avuto conoscenza dell’atto, bensì che la notificazione era avvenuta in modo viziato con la consegna dell’atto a persona non convivente ( art. 171 c.p.p., comma 1, lett. d)).
E’ principio consolidato, che qui va ribadito, che se la notificazione della citazione è avvenuta in modo viziato ( art. 171 c.p.p.) o adottando un modello diverso da quello prescritto, la nullità è sanata, a norma dell’art. 184 c.p.p., comma 1, quando la parte compare o rinuncia a comparire (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539).
2. Inammissibili sono del pari i motivi con i quali il ricorrente denuncia carenze e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per i reati ascritti.
Il ricorso si risolve infatti da un lato nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, e dall’altro sottopone a questa Corte una serie di considerazioni intrise di merito assolutamente incompatibili con il giudizio di legittimità.
Il ricorrente, pur deducendo formalmente l’omesso esame di doglianze contenute nel gravame, ha sottoposto al giudice di legittimità le stesse ragioni e i medesimi argomenti posti a sostegno dell’atto di appello, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, che a quelle deduzioni aveva invece fornito puntuale risposta. Invero, la Corte di appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha affrontato tutte le questioni devolutele.
Corretta è in particolare la conclusione cui perviene la Corte potentina circa la qualificazione giuridica dei fatti di peculato. E’ infatti principio assolutamente pacifico che il delitto di peculato d’uso ( art. 314 c.p., comma 2) che presuppone il momentaneo utilizzo della "cosa" mobile, non è configurabile in relazione al denaro (tra le tante, da ultimo, Sez. 6, n. 27528 del 21/05/2009, Severi, Rv.
244531).
La restante parte delle censure si risolvono in mere deduzioni di fatto dirette a capovolgere le conclusioni accolte dalla Corte distrettuale, proponendo una diversa interpretazione degli elementi probatori e sollecitando un sindacato di merito che resta precluso nel giudizio di legittimità. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
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