Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-07-2011, n. 4316 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 2 agosto 2006 n. 6832 il Tar Lazio Sez. III°, ha respinto (spese compensate) il ricorso proposto da R. -. R. T. I. S.p.A., avverso la deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – A. G. Com. 1° febbraio 2006 n. 26, che aveva ordinato alla suddetta emittente la trasmissione di una specifica dichiarazione (riportata nella sentenza del Tar Lazio) al fine di ripristinare la parità di accesso alle trasmissione televisive da parte dei vari soggetti politici.

Con appello ritualmente notificato la Rti S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Cost.le per l’eccepita illegittimità Cost.le del d.lgs. n. 177/2005, art. 7, e della legge n. 28/2000, art. 2 con riferimento all’art. 21, Cost.ne.

Si è costituita in giudizio l’A. G. Com., chiedendo il rigetto dell’appello.

Successivamente con istanza dell’11 aprile 2011 i difensori dell’appellante, preso atto dell’orientamento sfavorevole alla parte privata manifestato dal Consiglio di Stato in un caso analogo con la sentenza 21 marzo 2011 n. 1709, hanno chiesto che l’appello sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con la compensazione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2011, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

Quanto sopra premesso, questo Collegio prende atto che l’appellante non ha più interesse alla decisione della controversia nel merito.

Pertanto l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Considerata la scarsa frequenza di tale specie di contenzioso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite anche di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate per il presente grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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