Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 12-07-2011, n. 27243 Imputabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata si dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S.A. in ordine al reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in (OMISSIS) colpendo E. G. con una testata al volto e cagionandogli lesioni, per immaturità al momento del fatto, nella ritenuta carenza di prova in ordine alla capacità di intendere e volere dell’imputato in conseguenza dell’impossibilità di acquisire, per il tempo trascorso dai fatti, una relazione sociopsicologica o altri elementi idonei.

Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al proscioglimento dell’imputato, osservando che il giudice di primo grado ometteva di valutare l’età ormai diciassettenne dell’imputato alla data del fatto, le informazioni raccolte dell’imputato e dalla di lui madre in occasione dell’interrogatorio e le modalità del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’indagine sulla personalità del minore ai fini dell’accertamento dell’impubilità dello stesso non richiede invero necessariamente l’audizione di esperti o di persone che abbiano avuto rapporti con l’imputato, attività indicate dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 9, comma 2, solo quali strumenti eventuali ai quali si consente il ricorso ove necessario a tali fini, ma può essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti (sez. 4, n. 10233 del 26.1.2005, imp. Jovanovic, rv. 231046); e, fra questi, alle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell’età del minorenne.

Nella specie è del tutto mancato un accertamento siffatto, tanto più necessario in presenza della contestazione di un fatto criminoso di struttura semplice e di offensività intuibile; essendosi il giudice di merito limitato alla mera constatazione dell’impraticabilità di verifiche tecniche sulla personalità del minore.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino per un nuovo esame che tenga conto delle indicate prospettive di indagine.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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