Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 12-07-2011, n. 27218

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Latina ha assolto Q.M. dai delitti lui ascritti, di ingiurie e minacce nei confronti di L.T.G., ritenendo che le espressioni utilizzate non fossero minacciose – non essendo state percepite come tali dai testi presenti al diverbio fra i protagonisti della vicenda, avvenuto davanti all’ufficio del Giudice di pace dove stava per iniziare il processo che vedeva L.T. imputato di lesioni in danno del Q. – e considerando non offensive le affermazioni contenute nella deposizione del prevenuto quando era stato sentito come teste parte offesa davanti al giudice nel successivo dibattimento, in cui aveva qualificato come da schizofrenico, da violento il comportamento del L.T. nell’occasione per la quale si procedeva.

Propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alle valutazioni circa l’idoneità delle espressioni usate dal prevenuto (..devi cacciare un sacco di soldi…se mi fai girare le palle ti meno pure) che il giudice ha ritenuto non minacciose perchè come tali non percepite dai testimoni presenti al fatto. Quanto alle espressioni contestate come ingiuriose, il ricorrente Pubblico Ministero rileva che erroneamente il giudice di merito le aveva considerate come pronunciate senza la volontà di ledere l’onore del L.T., posto che si tratta di espressioni che qualificano la persona in senso negativo, nè si potrebbe ritenere adeguato il riferimento del giudice all’utilizzo di tali espressioni nella deposizione testimoniale per meglio descrivere un comportamento dell’altro nell’occasione per la quale quello era imputato.

Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr per tutte, Sez. 5, sent. n. 21601 del 12/5/2010, Rv. 247762, ric.: Pmt in proc. Pagano) l’integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purchè questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.

Nel caso di specie la prospettazione di un male ingiusto, quale quello di una possibile aggressione fisica all’antagonista ad opera dell’agente (..ti meno..), va valutata nella sua oggettiva potenzialità di turbare la tranquillità d’animo della persona cui sia diretta, che mantiene anche se le altre persone presenti non ne vengano messe in concreto in allarme, così che erronea appare la decisione al proposito del Giudice di pace che ha fondato l’assoluzione del prevenuto sulla constatazione che i testimoni non avrebbero percepito la carica minatoria dell’espressione rivolta dal Q. al L.T..

Osserva il Collegio, quanto al delitto di ingiurie, che, data la contestazione di cui all’imputazione sull’utilizzo, accreditato anche dalla sentenza impugnata, dei termini psicopatico e schizofrenico, del tutto carente è la motivazione che escluda poi, a fronte di espressioni chiaramente indicative di negative qualità di una persona – alla quale si attribuiscono vere e proprie malattie mentali come tali universalmente note – l’intenzione lesiva dell’onore e decoro del destinatario in base ad un loro preteso uso solo per descrivere al giudice un comportamento dell’altro, senza considerare che una cosa è descrivere un comportamento, anche nei particolari meno edificanti, ed altra è riferirsi ad una negativa qualità soggettiva, che viene a connotare non tanto il fatto descritto quanto l’intera personalità del destinatario di quell’espressione; ed il difetto di motivazione appare tanto più rilevante se si considera che il giudice ha omesso di indicare da quali concreti elementi risultati dal dibattimento avesse potuto trarre una tale convinzione ed ha omesso di considerare come il prevenuto, essendo un operatore in ambito paramedico, non fosse privo delle nozioni di base che gli consentivano di valutare adeguatamente la negativa portata delle espressioni che stava utilizzando.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Latina che si atterrà ai principi sopra evidenziati.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Latina per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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