Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 12-07-2011, n. 27215 Circostanze speciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2 aprile 2010 la Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Civitavecchia, ha riconosciuto M.S. e B.B. responsabili di concorso in tentato furto pluriaggravato di oggetti contenuti all’interno dell’autoveicolo di proprietà di S.A..

Gli imputati erano stati colti nell’atto di rovistare all’interno della vettura, parcheggiata sulla pubblica via, dopo avere infranto con un martelletto il vetro dello sportello.

Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati ma dal contenuto sovrapponibile, deducendo tre motivi.

Col primo motivo i ricorrenti deducono carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di assoluzione.

Col secondo motivo lamentano che, con una postilla illeggibile, la Corte abbia frettolosamente disatteso la linea difensiva volta a contestare l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, riferita agli oggetti eventualmente contenuti nell’autoveicolo.

Col terzo motivo deducono vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di particolare tenuità e delle attenuanti generiche, nonchè di esclusione della recidiva dal calcolo della pena.

I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.

Il primo motivo neppure raggiunge la soglia dell’ammissibilità, traducendosi in una generica denuncia di vuoto motivazionale, priva dell’indicazione dei passaggi logici assertivamente mancanti in una sentenza che, esponendo le ragioni della ritenuta responsabilità, implicitamente ha disatteso le proteste di innocenza degli imputati.

Quanto al secondo motivo va detto che la postilla, collocata in calce alla terza pagina della sentenza e debitamente siglata dall’estensore, è leggibile e contiene, pur nella sua sintesi, un’esauriente esplicitazione delle ragioni per cui la Corte d’Appello ha ritenuto applicabile l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7.

In essa è infatti rimarcato che, all’interno dell’autovettura, erano presenti alcuni beni in essa custoditi per necessità e per consuetudine, quali il kit di manutenzione e i documenti di circolazione del veicolo; tale rilievo si richiama, in modo implicito ma assai chiaro, al principio giurisprudenziale secondo cui il furto – ergo anche il tentato furto – di oggetti posti all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato dall’esposizione alla pubblica fede quando si tratti di oggetti costituenti normale dotazione del veicolo. La motivazione così addotta dal giudice di merito è giuridicamente ineccepibile, in quanto il concetto di "necessità" va inteso in senso relativo e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza (Cass. 24 marzo 2005 n. 14978; Cass. 8 luglio 2008 n. 45488).

La duplice censura che informa il terzo motivo è inammissibile, in quanto esulante dal novero dei motivi di ricorso contemplati dall’art. 606 c.p.p..

Infatti l’esclusione dell’attenuante del danno di speciale tenuità è stata motivata dalla Corte territoriale in base a un apprezzamento del costo di riparazione del cristallo infranto nel tentativo di furto, che, per il suo carattere valutativo, attiene esclusivamente al merito e non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.

L’aumento di pena in considerazione della recidiva è stato motivato in base al pertinente rilievo secondo cui il tentativo di furto di cui al processo ha costituito un’ulteriore manifestazione della capacità a delinquere degli imputati, già dimostrata dai precedenti specifici reiterati: onde il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione assunta, anch’essa appartenente alla sfera del merito.

Analogamente è a dirsi delle restanti doglianze appuntate sul trattamento sanzionatorio. In proposito va rimarcato che tanto la modulazione della pena quanto la concessione delle attenuanti generiche sono statuizioni che l’ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sui punti in questione: sia col rilevare i precedenti penali dei due imputati, sottoposti fra l’altro alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sia col valorizzare la totale assenza, da parte di entrambi, di qualsiasi atto di resipiscenza. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p,, essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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