Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 6 maggio 2010, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo pronunciata in data 25 settembre 2009, riduceva nei confronti di I.G. (imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) ad anni quattro e mesi cinque di reclusione ed Euro 28.890,00 di multa, la pena di anni cinque ed Euro 30.000,00 di multa, originariamente inflittagli dal GUP e revocava la originaria pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici sostituendola con l’interdizione temporanea per anni cinque, confermando poi la sentenza di primo grado con la quale E.D. H. (imputato del medesimo reato e del concorrente reato di tentata estorsione aggravata) era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 70.000,00 di multa.
In risposta alle doglianze mosse con l’atto di appello con le quali era stata richiesta l’esclusione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 e in via subordinata la riduzione della pena entro i minimi limiti edittali, la Corte territoriale manteneva ferma la originaria decisione in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui sopra avuto riguardo alla condotta in concreto posta in essere dall’imputato I. in termini di apporto contributivo agli altri autori del fatto e modificava in melius il trattamento sanzionarono, pur muovendo dalla stessa pena base determinata dal GUP, avendo ritenuto grave il fatto in sè anche con riguardo alla entità dello stupefacente trasportato.
Ricorrono avverso la detta sentenza entrambi i suddetti imputati a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari.
La difesa del ricorrente I. lamenta violazione di legge ed omessa o contraddittoria o manifestamente illogica motivazione sia con riguardo alla mancata esclusione della circostanza aggravante comune di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, SIA, sia con riguardo alla mancata riduzione della pena nonostante l’avvenuta esclusione (da parte del GUP) della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2 stesso D.P.R..
La difesa del ricorrente E.D.H. deduce mancanza di motivazione su tutti 1 punti della sentenza.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi a sostegno. Per quanto concerne la posizione del ricorrente I., è palesemente inconsistente il dedotto vizio di omessa motivazione in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 (disposizione che prevede un aumento di pena laddove a commettere il fatto siano tre o più persone), avendo la Corte con argomentazione esaustiva ed immune da qualsivoglia vizio logico, riconosciuto l’apporto concorsuale dell’ I. avendolo indicato anzi come protagonista principale (la Corte ha testualmente adoperato l’espressione "ruolo di primo piano nell’orchestrare l’intera operazione di acquisto, trasporto e successivo tentativo di smercio della partita di stupefacente", con riferimento all’odierno ricorrente) nella condotta delittuosa.
D’altro canto le censure mosse sul punto dal ricorrente ripropongono un riesame del fatto precluso a questa Corte in sede di legittimità.
Argomenti analoghi valgono per disattendere in quanto manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte ha, con motivazione adeguata e puntuale sotto il profilo logico, dato rilievo – tra l’altro – alla entità dello stupefacente trasportato, ritenendola elevata pur se non attestata sulla soglia di gravità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, così qualificando la condotta in termini di sostanziale gravità (tanto da condividere l’entità della pena base determinata dal primo giudice).
Anche in questo caso, poi le censure mosse con l’odierno ricorso attengono ancora una volta ad una rivisitazione del fatto (laddove il riferimento viene fatto alla quantità di principio attivo contenuto nella sostanza della quale la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto), preclusa in sede di legittimità.
Peraltro nessuna illogicità e/o contraddittorietà può rinvenirsi nel punto della sentenza in cui si esclude la marginalità dell’apporto contributivo dell’ I., la cui condotta è stata – in modo assolutamente corretto – equiparata a quella della coimputata C.F. (non ricorrente).
Parimenti infondati in modo manifesto i motivi dedotti dall’altro ricorrente E.D.H., trattandosi di censure assolutamente aspecifiche ed, oltre tutto, apertamente in contrasto con l’articolata e puntuale motivazione immune da qualsivoglia vizio, resa dalla Corte territoriale sia con riferimento alla ritenuta conferma della colpevolezza dell’imputato anche per ciò che riguardava anche il reato di tentata estorsione contestatogli al capo B), sia con riferimento alla mancata esclusione dell’aumento di pena per la recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche.
Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento da parte di ciascuno di essi della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa i ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.