Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna di G.I., per il reato di rapina aggravata, inflitta dal Tribunale di Sulmona il 13 maggio 2009, alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed Euro 1400,00 di multa ed ha disposto la confisca dell’autovettura utilizzata per commettere la rapina, ricorre la difesa dell’imputato, per il solo capo relativo alla confisca, chiedendone l’annullamento, perchè solo formalmente l’autovettura è del G.: nella sostanza appartiene al padre dell’imputato che ne sta ancora pagando le rate d’acquisto. Inoltre, non è stata adeguatamente motivata la ragione che ha indotto il giudice a disporre il provvedimento ablativo in secondo grado, attesa l’assoluta carenza di motivazione sulle cause che hanno determinato la confisca, che è solo facoltativa.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Nel caso in esame, i giudici del merito hanno disposto la confisca dell’autovettura, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, perchè è del ricorrente,e perchè fu utilizzata per la perpetrazione della rapina: tale motivazione non è sufficiente, perchè è meramente ripetitiva della formula dell’art. 240 c.p..
2.2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa da questo Collegio che la fa propria, nell’ipotesi di confisca facoltativa, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, il giudice di merito è tenuto a fornire una motivazione del provvedimento ablativo, che, comprovando che il potere discrezionale concessogli dalla legge non si è mutato in arbitrio (Rv. 115371) dia compiutamente conto del carattere strumentale del bene da sottoporre a confisca, rispetto alla consumazione del reato.
2.3 Secondo la giurisprudenza predetta, infatti, la confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma primo cod. pen. è legittima solo se sia dimostrata una diretta correlazione tra l’utilizzo della cosa,oggetto della confisca, e la realizzazione del reato e,contestualmente, si possa formulare una prognosi infausta sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa stessa, da parte dell’imputato.
(rv. 217376).
2.4 Occorre, cioè, che sia formulata una adeguata argomentazione prospettica sull’evenienza che tale bene, se lasciato nella disponibilità del condannato, possa costituire per quest’ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati rv. 248454. 2.5 La natura cautelare della misura di sicurezza patrimoniale, richiede infatti che non si prescinda, nella motivazione del provvedimento ablativo, dalla specifica enunciazione di tale diagnosi. Rv. 193422. 2.6 Il provvedimento di confisca impugnato prescinde da tali argomentazioni e deve, perciò, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Perugia, perchè formuli nuova motivazione sulla necessità di sottoporre a confisca l’autovettura del G..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata,limitatamente alla confisca, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.
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