Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ha personalmente proposto ricorso per cassazione D.F. M., avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 6.5.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Pordenone il 3.7.2006, per il reato di appropriazione indebita aggravata in danno della srl "Formaggerie Tochett" di cui era dipendente all’epoca dei fatti.
Deduce il ricorrente il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).
La Corte territoriale avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico deduttivo utilizzato nella valutazione delle prove, individuando in esso ricorrente l’unico possibile responsabile del fatto nonostante la presenza, all’interno della ditta "Formaggerie Tochett", di altro dipendente, che peraltro lo sostituiva regolarmente con gli stessi compiti gestori durante i periodi di ferie e di malattia.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Appaiono di tutta evidenza gli impropri profili di merito delle censure del ricorrente nel confronti con le motivazioni della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, si sviluppano lungo un coerente e logico percorso argomentativi, a partire dal rilievo della costante presenza del D. agli accertamenti contabili che consentirono di individuare e qualificare l’ammanco, e che non sono nemmeno contestati in ricorso quanto alle conclusioni, così come nessuna ipotesi alternativa il ricorrente aveva formulato per adombrare responsabilità altrui, peraltro astrattamente ravvisabili a carico di un soggetto che secondo le stesse deduzioni difensive avrebbe avuto all’interno dell’azienda danneggiata compiti meramente vicari e temporalmente circoscritti a periodi limitati.
Senza dire che le deduzioni del ricorrente sono del tutto vaghe anche sull’eventuale coincidenza degli ammanchi con i periodi in cui il collega di lavoro l’aveva sostituito.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
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