Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-07-2011, n. 27393

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva applicata, fra gli altri, nei confronti di E.H. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commessi partecipando ad un’associazione operante in Bologna dall’ottobre del 2009 nel traffico di stupefacenti, in particolare tagliando la sostanza e custodendo la stessa ed i proventi delle vendite, secondo le indicazioni del coindagato T.A., presso l’abitazione in Camposanto ove l’indagata viveva con il T. dal novembre del 2009 al 3.1.2010.

La ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’esistenza dell’associazione criminosa, al ruolo che sarebbe stato svolto nella stessa dalla E., al concorso dell’indagata nel reato di detenzione di stupefacente ed alle esigenze cautelari, osservando che il provvedimento impugnato si limitava a dare conto dell’essere l’abitazione in Camposanto adibita a luogo di deposito e confezionamento dello stupefacente, della fungibilità delle condotte degli indagati e di una sola telefonata che coinvolgerebbe la E., ed a trasporre il dettato normativo sull’esistenza delle ragioni di cautela.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Posto invero che il ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza applicativa di una misura cautelare coercitiva, quale quello in esame, è proponibile unicamente per violazione di legge ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2, l’unico vizio motivazionale rilevabile in questa sede è quella della totale mancanza di una qualsiasi motivazione, costituente inosservanza della previsione normativa di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c laddove la stessa indica l’esposizione degli indizi, delle esigenze cautelari e degli elementi di fatto che ne giustificano l’esistenza quale componente necessaria del provvedimento a pena di nullità (Sez. U, n. 5 del 26.2.1991, imp. Bruno, Rv.186999; Sez. 6, n. 41123 del 28.10.2008, imp. Melechì, Rv. 241363); non essendo viceversa consentito dolersi con tale mezzo di gravame dell’insufficienza, incompletezza o illogicità della motivazione, difetti rimediabili nell’ambito della procedura del riesame (Sez. 5, n. 982 del 24.2.1999, imp. Pacini Battaglia, Rv. 241664; Sez. 6, n. 44996 del 13.11.2008, imp. Guadalupi, Rv. 241664).

Orbene, a prescindere dal formale riferimento alla violazione di legge ed al difetto di motivazione, il ricorso in oggetto si risolve in una mera censura di insufficienza del contenuto giustificativo del provvedimento impugnato con riguardo ai gravi indizi, a fronte della puntuale indicazione degli stessi e dei relativi elementi a sostegno nel rinvenimento nell’abitazione in Camposanto di kg. 156 di hashish e kg.2 di cocaina, della somma di Euro 34.000 e di materiale per la preparazione ed il confezionamento delle dosi stupefacente, nelle numerose intercettazioni telefoniche aventi ad oggetto l’attività delittuosa svolta presso quell’abitazione, nella comparsa della E. in dette conversazioni in un ruolo fungibile con quelli di altri soggetti nell’esecuzione delle direttive del T.; nonchè in un’apodittica asserzione di apparenza della motivazione sulle esigenze cautelari, viceversa individuate a carico di tutti gli indagati nella natura associativa e nel carattere non occasionale della condotta, connotata da approvvigionamenti di stupefacenti dall’estero. Il gravame è pertanto proposto al di fuori dei casi previsti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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