Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con
urgenza l’adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica,
in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema
del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di
austerita’ e di rigore della politica di bilancio adottata in questi
ultimi anni;
Considerato che la volonta’ espressa dal corpo elettorale nelle
consultazioni referendarie in materia si e’ sempre mantenuta costante
nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono
emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato
segnale di austerita’ del sistema politico;
Considerata altresi’ l’ineludibile esigenza di assicurare il
passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti,
che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei
partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per
concorrere con metodo democratico a determinare le politiche
nazionali, ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita’ ed urgenza di
adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei
partiti in tempi rapidi e certi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le
riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Abolizione del finanziamento pubblico e finalita’
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i
contributi pubblici erogati per l’attivita’ politica e a titolo di
cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 14.
2. Il presente decreto disciplina le modalita’ per l’accesso a
forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di
contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini
in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di
trasparenza e democraticita’ da essa stabiliti.
Art. 2
Partiti
1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali
i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la
politica nazionale.
2. L’osservanza del metodo democratico, ai sensi dell’articolo 49
della Costituzione, e’ assicurata anche attraverso il rispetto delle
disposizioni del presente decreto.
Art. 3
Statuto
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti
dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto
nella forma dell’atto pubblico. Allo statuto e’ allegato, anche in
forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce
elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
2. Lo statuto, nell’osservanza dei principi fondamentali di
democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali nonche’ dello Stato di diritto, indica:
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi
deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalita’ della loro
elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche’ il soggetto
fornito della rappresentanza legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che
impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di
garanzia; le modalita’ di partecipazione degli iscritti all’attivita’
del partito;
e) i criteri con i quali e’ assicurata la presenza delle
minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
f) le modalita’ per promuovere e assicurare, attraverso azioni
positive, l’obiettivo della parita’ tra i sessi negli organismi
collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51
della Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura,
sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni
territoriali del partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle
eventuali articolazioni territoriali;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei
confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le
procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e
il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalita’ di selezione delle candidature per le elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del
Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche’ per
le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia
autonoma;
m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la
denominazione del partito;
n) l’organo responsabile della gestione economico-finanziaria e
patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
o) l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
3. Lo statuto puo’ prevedere clausole di composizione
extragiudiziale delle controversie insorgenti nell’applicazione delle
norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo
statuto medesimo, nonche’ procedure conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e
dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del
codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Art. 4
Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici
previsti dal presente decreto
1. I partiti politici di cui all’articolo 3 sono tenuti a
trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal
legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla
Commissione di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio
2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione, verificata la conformita’ dello statuto alle
disposizioni di cui all’articolo 3, procede all’iscrizione del
partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici
riconosciuti ai sensi del presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione,
previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi,
entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla
Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente,
dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla
data di approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono tenuti all’adempimento di cui al comma 1 entro
dodici mesi dalla medesima data.
7. L’iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono
condizioni necessarie per l’ammissione dei partiti politici ai
benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e
12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui
al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono comunque usufruire dei predetti benefici a
condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle
disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.
8. Il registro di cui al comma 2 e’ consultabile in un’apposita
sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel
registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l’indicazione
dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui,
rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 10.
Testo no Art. 5
Norme per la trasparenza e la semplificazione
1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l’accesso alle
informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi
associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la
realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata
accessibilita’, anche da parte delle persone disabili, di completezza
di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita’, di
semplicita’ di consultazione, di qualita’, di omogeneita’ e di
interoperabilita’.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei
partiti politici e in un’apposita sezione del portale internet
ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei
partiti medesimi, dopo il controllo di conformita’ di cui
all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche’, dopo il
controllo di regolarita’ e conformita’ di cui all’articolo 9, comma
4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio,
anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione
e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa’
di revisione, ove prevista, nonche’ il verbale di approvazione del
rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito
politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del
Parlamento italiano sono altresi’ pubblicati, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione
reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei
parlamentari nonche’ dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia.
3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti
politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4, che non
superino nell’anno l’importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di
pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la
tracciabilita’ dell’operazione e l’esatta identita’ dell’autore, non
si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 4
della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei
casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti
beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla
Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei soggetti che hanno
erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a
euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L’obbligo di cui
al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla
percezione del finanziamento o del contributo. In caso di
inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni
mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma
dell’articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L’elenco dei
soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i
relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile
nel sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno
comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le
modalita’ stabilite dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati. L’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti
finanziamenti o contributi e i relativi importi e’ pubblicato, come
allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito
politico. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le modalita’ per garantire la
tracciabilita’ delle operazioni e l’identificazione dei soggetti di
cui al primo periodo del presente comma.
4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui
organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni
di partiti o movimenti politici, nonche’ alle fondazioni e alle
associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita’ o
contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo
gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro
articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in
misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio
dell’anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1
del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicita’
degli statuti e dei bilanci.
Art. 6
Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici
1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i
bilanci delle loro sedi regionali, nonche’ quelli delle fondazioni e
associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata
in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti
politici.
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