Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propongono ricorso per cassazione A.A. e A. F. avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 15 aprile 2010 con la quale è stata riformata quella di condanna pronunciata in primo grado in ordine al reato di tentato sequestro di persona in concorso, nonchè, l’ A., altresì, al reato di lesioni personali aggravate e l’ AI., altresì, della contravvenzione di porto abusivo di coltello, fatti commessi nell'(OMISSIS).
La Corte d’appello riteneva che la configurazione del primo reato, essendo stata fondata esclusivamente sulle non attendibili dichiarazioni della persona offesa, dovesse essere dichiarate insussistente.
Invece, i giudici di secondo grado confermavano la condanna di A. per il reato di lesioni personali volontarie aggravate, provate dal tenore del certificato medico prodotto e la contravvenzione contestata al solo AI. il quale era stato trovato dalla PG intervenuta, effettivamente in possesso del detto coltello.
Deduce la difesa che la condotta delittuosa ascritta all’ A., essendo da considerarsi non più aggravata dal nesso teleologico con l'(ormai)escluso sequestro di persona, avrebbe dovuto essere dichiarata non procedibile per mancanza di querela.
D’altra parte anche la contestazione di porto di coltello, da reputarsi non ingiustificato in relazione al mestiere di pastore svolto dall’imputato, avrebbe meritato quantomeno una motivazione sul punto.
Il ricorso di A. è fondato mentre quello di AI. deve essere rigettato. Invero è corretta la prospettazione della difesa secondo cui il reato di lesioni personali volontarie contestato con l’aggravante del nesso teleologico in relazione alla commissione del reato di sequestro di persona, risente, sul piano della procedibilità, della circostanza che il reato ex art. 605 c.p. è stato ritenuto dai giudici insussistente.
Venendo meno il delitto in funzione del quale, secondo l’originaria prospettazione della accusa, quello di lesioni sarebbe stato commesso, cade ab origine anche la configurabilità della circostanza aggravante ex art. 61 c.p., n. 2 che valeva a rendere procedibile di ufficio il reato di lesioni volontarie: queste infatti, essendo consistite in una malattia di 15 giorni, dovevano reputarsi procedibili solo su querela della persona offesa.
Tale condizione di procedibilità deve però ritenersi non integrata, desumendosi anche dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 1 della motivazione) che la persona offesa si è limitata a denunciare l’accaduto alla autorità di PG. Quanto al reato addebitato all’ AI., non merita censure il ragionamento della Corte di merito la quale ha attestato che il porto del coltello a serramanico è stato accertato non nel luogo di svolgimento della asserita attività lavorativa del prevenuto, ma nelle vie del paese e quindi bene è stato qualificato come ingiustificato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al delitto di lesioni personali volontarie ascritto ad A. – esclusa l’aggravante teleologia – perchè l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela.
Rigetta il ricorso di AI. che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
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