Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 13-07-2011, n. 27366

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Nola, con sentenza del 29 giugno 2010, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cicciano del 22 settembre 2009 che aveva condannato P.A., Pe.

A., P.M., I.G. e F. A. alla pena di Euro 500 di multa ciascuno per il delitto di lesioni personali in danno di G.S..

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentandone:

a) la nullità per irregolare citazione a giudizio degli imputati e per il mancato rispetto del termine a comparire;

b) la contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa;

c) l’erronea applicazione dell’aggravante dei motivi futili neppure contestata nel decreto di citazione a giudizio e l’erroneo giudizio di bilanciamento per equivalenza delle circostanze generiche.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono meritevoli di accoglimento soltanto quanto all’ultimo motivo.

2. Il primo motivo, in rito, sembra essere pretestuoso in quanto la dedotta nullità del giudizio d’impugnazione per violazione delle modalità di notificazione e del termine a comparire appare, da un lato, inesistente posta la notifica ritualmente effettuata in appello e sulla quale la difesa di fiducia nulla ha eccepito in tal grado limitandosi a richiedere il rinvio del dibattimento per concomitanti impegni e, d’altra parte, sanata, quanto al mancato rispetto del termine, dalla mancata deduzione del vizio in limine litis, trattandosi di nullità di carattere intermedio che risulta dedotta per la prima volta avanti questa Corte (v. Cass. Sez. 5, 28 ottobre 2008 n. 43443).

3. Ancora più infondato è il secondo motivo dell’odierno ricorso posto che il Giudicante, con motivazione pienamente logica, ha chiarito il perchè della credibilità delle dichiarazioni testimoniali della parte offesa, corroborate da idonea certificazione medica in merito alle subite lesioni.

Una rilettura delle risultanze probatorie del giudizio di merito non si concilia con il presente giudizio di legittimità, allorquando la motivazione del giudicante non si appalesi, come nella specie, manifestamente illogica.

4. Di converso, appare fondato il terzo e ultimo motivo di ricorso.

Effettivamente nel decreto di citazione a giudizio in primo e secondo grado non v’è la contestazione dell’aggravante dei futili motivi, di cui all’art. 61 c.p., n. 1, neppure contestata in fatto.

Il che vale a rendere non corretto l’avvenuto bilanciamento, operato dal Giudice di prime cure e non emendato dal Giudice di appello sia pur investito della relativa questione con i motivi dell’impugnazione, tra un’aggravante non contestata e le concesse attenuanti generiche.

Ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l) questa Corte ritiene, pertanto, di dover procedere, da un lato, all’annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione, limitatamente alla applicata aggravante dei futili motivi che deve essere eliminata con rideterminazione della pena, per ciascun ricorrente, nella misura di Euro 350,00 di multa e, d’altra parte, rigettare i ricorsi nel resto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante dei futili motivi, che elimina; ridetermina la pena in Euro 350,00 di multa ciascuno.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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