Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 23.9.2009, il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato T.E.E. responsabile del delitto di rapina, per essersi impossessato della mountain bike marca legnano di E.G., profferendo la minaccia "…dammi la bicicletta che faccio solo un giro, poi te la riporto…altrimenti ti picchio", così impossessandosi della bicicletta senza più restituirla; il Tribunale ha quindi condannato lo imputato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione e Euro 300,00 di multa, riconosciuta la diminuente della minore e quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4.
Le difesa dell’imputato proponeva quindi appello, dolendosi della pronuncia di condanna siccome insussistenti gli elementi costitutivi del delitto di rapina (non apprendo la minaccia idonea ad incutere timore) e non essendo neppure certa la identità dell’autore del reato; segnalando la inutilizzabilità della prova del riconoscimento fotografico e lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte d’appello, dopo avere affermato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina, la sussistenza di sufficienti prove in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, la mancanza delle condizioni per riconoscere le attenuanti generiche attesi i precedenti penali e le negative relazioni dei servizi sociali, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre pertanto per Cassazione l’imputato tramite il difensore, richiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e lamentando:
1) il vizio di mancanza e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, la parte offesa avrebbe minimizzato l’accaduto dichiarando a più riprese di avere consegnato spontaneamente la bicicletta all’imputato, negando di fatto di essere stato minacciato.
La doglianza è infondata.
La Corte territoriale, doverosamente ha messo in evidenza taluni aspetti problematici derivanti dalla deposizione della parte offesa, segnalando peraltro lo evidente stato di timore dell’ E. nel confermare le accuse nel confronti del T. e rilevando dall’altro che il testimone ha risposto alle contestazioni confermando punto per punto le circostanze di fatto in ordine alla sottrazione della bicicletta e le minacce profferite dall’imputato.
Nella specie pertanto non si versa nel profilato vizio di carente o contraddittoria motivazione nè di divergenza della stessa rispetto alle risultanze processuali, ma nell’insindacabile ambito della ricostruzione del fatto e della valutazione della prova che non sono connotate da manifesta illogicità.
Il motivo va quindi rigettato.
2) il vizio di mancanza di motivazione in ordine al negato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La doglianza è infondata.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte territoriale ha reso adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Da un lato la Corte d’Appello ha preso in considerazione il vissuto giudiziario dell’imputato rilevandone la importanza, pur in un soggetto di giovane età, siccome connotato da precedenti per gravi reati. Dall’altro, la Corte d’Appello ha preso in considerazione le comunicazioni e le relazioni dei servizi sociali che hanno segnalato aspetti negativi della condotta dell’imputato quali: il reiterato tentativo di fuga, lo scontro con un altro minore, il disinteresse manifestato per qualsiasi progetto educativo). Conseguentemente si deve affermare che nella propria valutazione la Corte territoriale ha tenuto conto tanto delle condotte pregresse rappresentante dai precedenti giudiziari quanto di quelle attuali pervenendo così ad un giudizio che appare adeguatamente motivato e non manifestamente illogico.
Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato. La minore età dell’imputato esime dalla pronuncia di condanna in merito alle spese e impone invece l’adozione dei provvedimenti ricollegati al D.Lgs. n. 196 del 2006, art. 52
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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