Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A.M., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 23.3.2010 con la quale la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della decisione 22.2.2008 de Tribunale della medesima città, lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e 2.000,00 per la violazione: a) dell’art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3; b) art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 614 c.p., comma 4 (fatti commessi in (OMISSIS)).
La difesa richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo p.1.) vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perchè la Corte d’Appello "ha analizzato la posizione processuale del sign. A.M. in modo carente". p.2.) vizio di illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). p.3.) vizio di illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè la Corte d’Appello, avrebbe dovuto valutare positivamente l’incensuratezza dell’imputato.
I primi due motivi di ricorso sono inammissibili (ex artt. 581 e 591 c.p.p.) perchè generici e non specificatamente confutativi della motivazione della decisione della Corte d’Appello che va letta congiuntamente a quella di primo grado attesa la loro conformità. In particolare va osservato che la difesa non ha esplicitato le ragioni di fatto e quelle di diritto a sostegno del suddetti motivi di ricorso indicando in modo specifico i punti della decisione caratterizzati dai vizi denunciati.
Il terzo motivo va invece rigettato.
Infatti, se da un lato va riconosciuto che "La disposizione normativa che fa divieto di concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dalla novella codicistica del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, ha natura sostanziale e, pertanto, trova applicazione solo per i fatti connessi successivamente alla sua entrata in vigore". Cass. pen., sez. 1^, 19.5.2009, n. 23014, va peraltro riaffermato il principio per il quale il giudice può negare le attenuanti generiche, svalutando il dato della incensuratezza dell’imputato prendendo in considerazione ulteriori elementi in quanto indicati nell’art. 133 c.p..
Nel caso in esame la Corte territoriale, accogliendo la impugnazione proposta dall’ufficio del Pubblico Ministero, con giudizio non sindacabile nel merito, ha ritenuto i fatti particolarmente gravi per la particolare "intensità del dolo" siccome denotativo di "personalità negativa".
Trattasi di motivazione adeguata e non manifestamente illogica in relazione alla natura della vicenda così come descritta nella sentenza impugnata integrata da quella di primo grado.
Peraltro la non manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso impone, ex art. 129 c.p.p. l’annullamento della decisione impugnata, limitatamente alla violazione dell’art. 614 c.p., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
All’imputato è stato contestato il delitto di cui all’art. 614 c.p., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
All’imputato è stato contestato il delitto di cui all’art. 614 c.p., comma 4, commesso in data 15.1.2000. L’ A. è stato giudicato in primo grado con sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 22.2.2008. Pertanto nel presente caso trova applicazione la disciplina della prescrizione secondo le modificazioni introdotte con L. n. 251 del 2005. In base al novellato art. 157 c.p. il reato contestato si prescrive in anni sei e con la interruzione di cui all’art. 160 c.p., ex art. 161 c.p. in anni se3tte e mesi sei.
Tenendo conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado, ex art. 159 c.p., nel caso in esame il delitto di cui all’art. 614 c.p. va ritenuto estinto alla data del 5.8.2008, quindi prima della pronuncia della decisione di appello.
La dichiarazione di estinzione del delitto di cui all’art. 614 c.p. per intervenuta prescrizione determina l’annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pronuncia relativa al suddetto reato, con susseguente eliminazione della relativa pena stabilita nella misura di mesi sei di reclusione 500.00 Euro di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 614 c.p. perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione e 500,00 Euro di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
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