Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
In data 18.12.2000 il geom. Lorenzo Arosio presentava la propria istanza onde essere ammesso alla graduatoria in epigrafe indicata, in data 22.12.2000 facevano seguito l’arch. S.R., in data 27.12.2000 l’attuale ricorrente, ed in data 8.1.2001 il sig. F.G..
In data 4.6.2001 Comando Provinciale ha trasmesso al Ministero dell’Interno tutte le istanze presentate, ad eccezione di quella del ricorrente, che si duole di tale circostanza, ritenendo di aver diritto ad essere incluso nella graduatoria dei tre posti disponibili, sia in considerazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande (primo motivo) sia in considerazione di una presunta incompatibilità del secondo classificato (secondo motivo).
Motivi della decisione
L’Avvocatura dello Stato ha sollevato preliminarmente un’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.
L’eccezione non merito accoglimento, in quanto il ricorso è stato regolarmente notificato e ben due controinteressati, tra i quali S.R., regolarmente intervenuto, che nulla ha opposto sul punto.
Nel merito il ricorso è fondato.
La procedura de quo è disciplinata dall’art. art. 5 del D.P.R. 2.11.2000, n. 362 (Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari)
Tale norma prevede che i funzionari tecnici antincendi volontari siano reclutati tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti;
c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta anni;
f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l’iscrizione;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Per il terzo comma del citato comma 5 "Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono presentare l’istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza"
Ai fini della risoluzione della presente controversia risulta decisivo il successivo comma 4, per il quale "Nell’ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, l’amministrazione, ai fini del reclutamento e dell’iscrizione nell’elenco B dei funzionari tecnici antincendi volontari, procederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande".
Il Ministero ha dunque violato il chiaro disposto di tale ultima norma, introducendo arbitrariamente, ed ex post, il criterio della disponibilità di posti nella sede scelta, ovvero in quella di residenza.
La fondatezza del primo motivo rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, l’esame del secondo.
Il ricorso va pertanto accolto.
Il Ministero è condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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