Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 14-07-2011, n. 27661 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata il 7.10.2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a Z.D. la pena, concordata con il pubblico ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p., di due anni di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante del fatto di lieve entità (ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5), in ordine al reato continuato di coltivazione di due piante di marijuana e di detenzione per fini commerciali di piccole quantità di marijuana e di hashish.

Il decidente ha riconosciuto allo Z. il beneficio della sospensione condizionale dell’applicata intera pena, alla cui concessione lo stesso aveva subordinato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 3, l’efficacia del raggiunto accordo sul trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Venezia, che ha dedotto violazione dell’art. 163 c.p.p., comma 1, per erronea concessione della sospensione condizionale della pena detentiva e pecuniaria in misura eccedente i limiti previsti dalla citata disposizione codicistica ed alla quale il g.i.p. veronese non avrebbe dovuto accedere, rigettando in parte qua la congiunta richiesta delle parti. Queste avrebbero potuto in prosieguo eventualmente riformulare la richiesta condizionante l’accordo sulla pena, operandone una indicazione compatibile con i limiti di cui all’art. 163 c.p., comma 1 (due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria previamente ragguagliata ex art. 135 c.p.) ovvero limitare la condizione alla sola pena detentiva e non pure a quella pecuniaria, come consentito dallo stesso art. 163 c.p., comma 1 ultima parte.

3. Il ricorso del P.G. lagunare è assistito da fondamento.

Palese è l’errore di diritto di cui è incorso il giudice del Tribunale di Verona, che ha concesso la sospensione della pena sul fuorviante presupposto dell’irrilevanza della applicata pena pecuniaria congiuntamente alla pena detentiva. Le due sanzioni – ove previste come cumulative dalla norma incriminatrice – ben possono rendere applicabile il beneficio di cui all’art. 163 c.p., purchè tali congiunte pene (detentiva e pecuniaria) non eccedano la misura di una pena ragguagliata che, "nel complesso" (come recita l’art. 163 c.p.), divenga superiore al predetto limite di due anni di reclusione. Pena, detentiva e pecuniaria congiunte, che nel caso di specie supera in tutta evidenza il limite in questione. Del resto che una diversa interpretazione del disposto dell’art. 163 c.p., comma 1 non si renda possibile è dato agevolmente ricavabile dalla stessa disposizione in esame, nella parte in cui – per affetto della novellata introdotta con la L. n. 145 del 2004 – consente al giudice di cognizione la facoltà di prescindere dal ragguaglio della pena pecuniaria inflitta (non sospesa e, quindi, eseguibile) e di dichiarare condizionalmente sospesa la sola pena detentiva, ovviamente entro il detto limite quantitativo di due anni (v. Cass. Sez. 1, 9.6.2006 n. 21885, PM in proc. Azdod, rv. 234644). Tuttavia nessuna riserva o precisazione in tali termini applicativi (sospensione circoscritta alla sola pena detentiva) è consentito cogliere nell’impugnata sentenza e nella stessa anteriore richiesta scritta dell’imputato assentita dal pubblico ministero.

La sentenza di applicazione della pena impugnata dal P.G. di Venezia va, quindi, annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso (giudizio ordinario o applicazione di pena diversamente modulata). In vero, poichè l’efficacia dell’accordo sanzionatorio raggiunto dalle parti è stata espressamente subordinata dallo Z. alla concessione del beneficio della sospensione della pena, la non concedibilità del beneficio, implicando il rigetto della relativa richiesta applicativa, travolge in modo radicale l’accordo ex art. 444 c.p.p. nella sua interezza (Cass. Sez. 6, 30.9.2009 n. 39705, Di Ruscio, rv.

244561).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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