Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 14-07-2011, n. 27650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- All’esito di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 12.4.2007, ha dichiarato M. R. colpevole degli ascritti reati di minaccia a due incaricati di pubblico servizio e di lesioni personali volontarie prodotte ad uno dei due (cinque giorni s.c), condannandoli – unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – alla pena interamente condonata di sette mesi di reclusione. Condotte criminose realizzate dal M. nel reparto di psichiatria dell’ospedale di (OMISSIS), ove era ricoverato in trattamento sanitario volontario, per costringere gli infermieri G.D. e S.M.G. ad omettere un atto del loro servizio, consistente nell’ordinare – nell’esercizio del loro doveroso controllo sul regolare andamento del reparto – alla paziente del nosocomio B.L., indebitamente presente nella stanza del M., a rientrare nel proprio reparto, prima ingiungendo minacciosamente ai due infermieri di allontanarsi e poi scagliando il letto contro la S. e colpendo con una testata al volto il G.. Il Tribunale giudicava pienamente provata la responsabilità dell’imputato alla luce delle univoche acquisizione probatorie formate dalle specifiche dichiarazioni testimoniali dei due infermieri persone offese, di uno dei quali era acquisito – ai sensi dell’art. 500 c.p.p., comma 4 – il verbale delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, avuto riguardo alla palese intimidazione esercitata in dibattimento nei suoi confronti dall’imputato presente (all’uopo tradotto in udienza).

2.- Adita dall’impugnazione del M., la Corte di Appello di Torino con la sentenza del 21.12.2010, richiamata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato improcedibile il reato di lesioni volontarie per difetto di rituale querela (esclusa la configurata aggravante teleologica di cui all’art. 61 c.p., n. 2) ed ha confermato la condanna del prevenuto per il reato di minaccia ex art. 336 c.p., riducendo la corrispondente pena a quattro mesi di reclusione.

I giudici di appello hanno rilevato l’infondatezza dei rilievi critici dell’imputato, secondo cui l’atto di servizio dei due infermieri non sarebbe stato impedito dalla condotta del M. (l’invito ad allontanarsi essendo stato rivolto alla degente donna), dal momento che, come puntualmente chiarito dalla sentenza di primo grado, il comportamento aggressivo del prevenuto è stato palesemente volto ad impedire l’esercizio di una attività funzionale dei due infermieri ("Si trattava di esercitare un efficace controllo nelle stanze occupate dai pazienti, onde evitare e comunque porre termine a condotte immorali, essendo la stanza occupata dal prevenuto destinata a persone di sesso maschile, mentre addosso all’imputato sdraiato sul letto venne trovata una persona di sesso femminile").

3.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.R., deducendo unitario vizio di violazione di legge e di illogicità della motivazione in ordine alla confermata sussistenza del reato di cui all’art. 336 c.p..

L’ordine dei due infermieri di allontanarsi dalla camera degli uomini è stato rivolto alla paziente B. e non al M..

Costui è intervenuto soltanto in un secondo momento, successivo e estraneo all’atto di servizio dei due infermieri. Sicchè il suo contegno non ha preceduto l’attività dei due paramedici, nè è stato contestuale al suo svolgimento. Comunque non ha interferito con il perfezionamento di detta attività, esprimendo unicamente l’intento non di indurre gli infermieri ad omettere l’ordine di allontanamento rivolto alla paziente donna, quanto piuttosto e soltanto di esprimere "la propria rabbia e rivalersi sugli importuni infermieri". 4.- Il ricorso di M.R. deve essere dichiarato inammissibile.

Innanzitutto il tema di censura proposto con il ricorso si connota per intrinseca aspecificità, poichè si limita alla pedissequa riproduzione, quanto alla materialità della condotta criminosa e all’elemento volitivo della stessa, dei motivi di appello ai quali l’impugnata sentenza ha fornito esaurienti e risposte giuridicamente corrette, sulle quali il ricorso non sviluppa alcun argomento dotato di reale efficacia critica.

In secondo e congiunto luogo la tesi della asserita inesistenza del reato di violenza ad incaricato di pubblico servizio è comunque manifestamente infondata, perchè muove da un surrettizio enunciato di incompatibilità o consunzione della contestata fattispecie. Ma nella condotta intimidatoria e/o violenta rilevante per gli effetti di cui all’art. 336 c.p., in quanto oggettivamente rivolta al condizionamento del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non è indispensabile che questi risulti in concreto intimidito dal contegno minatorio o violento dell’agente. Nel reato di cui all’art. 336 c.p. l’atto contrario ai doveri del servizio pubblico o l’atto di servizio la cui rispettiva commissione od omissione l’agente intende perseguire con il proprio atteggiamento di minaccia o violenza non entra a far parte dell’elemento ontologico o materiale del reato, ma unicamente di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che il soggetto si propone di raggiungere con il suo comportamento. Ne consegue che, se l’agente rivolge minacce e/o atti di violenza contro l’incaricato di pubblico servizio con la palese intenzione – come nel caso del contegno tenuto dal ricorrente M. – di indurre l’incaricato a compiere un atto contrario ai suoi doveri o, in particolare, ad omettere un atto del suo servizio, il delitto è perfezionato, sia se l’attività commissiva od omissiva cui è indirizzata l’azione dell’imputato sia stata realizzata, sia se ancora debba realizzarsi. Con specifico riguardo, poi, alla idoneità della condotta coercitiva o induttiva dell’imputato la stessa non può che essere valutata con un giudizio di prognosi postuma, cioè tenendo conto ("ex ante") delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con l’effetto che l’impossibilità di realizzare il male minacciato non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva o induttiva del male ingiusto prospettato (Cass. Sez. 6, 31.10.2007 n. 44850, Sacchi, rv. 238032).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del M. alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in misura di Euro 1.000 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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