T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1090

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Brescia ha revocato la carta di soggiorno che gli era stata rilasciata.

La Questura ha motivato il diniego sostenendo che lo straniero in realtà non abiterebbe all’indirizzo che ha indicato, e che la ditta presso cui ha dichiarato di lavorare sarebbe inattiva da tempo.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché il t.u. stranieri non prevede la possibilità di revocare la carta di soggiorno per errata indicazione del domicilio;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo perché in caso di revoca andrebbe rilasciato un permesso ordinario;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per eccesso di potere per erroneità ed in conferenza dei presupposti (si riprende in realtà il motivo 1);

4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’affidamento, per mancanza di contraddittorio e di individuazione di un interesse pubblico alla revoca.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza 61/08 il Tribunale accoglieva l’istanza per 60 gg. ai fini di consentire la domanda di permesso di soggiorno ordinario.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 13. 7. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Nella parte che non ha ancora perso di interesse in corso di causa, il ricorso è infondato.

Nel ricorso sono infatti contenute due domande:

– la prima, più radicale, afferma il diritto del ricorrente a mantenere la carta di soggiorno,

– la seconda, più intermedia, si limita ad affermare il diritto ad ottenere quantomeno insua vece un permesso di soggiorno ordinario.

In questa seconda parte (il secondo motivo) le richieste del ricorrente sono state esaudite in corso di giudizio, talchè sul punto vi è sopravvenuta carenza d’interesse.

Nella parte in cui si pretende di riottenere la carta di soggiorno, il ricorso deve essere respinto perchè:

– non è corretto sostenere che la carta di soggiorno è stata revocata per causa non tipica (l’errata indicazione del domicilio), in realtà l’amministrazione ha utilizzato le circostanze dell’errata indicazione del domicilio e della inesistenza della ditta presso cui si era dichiarato di lavorare per sostenere che il ricorrente non aveva in radice i presupposti per ottenere la carta e che gli stessi sarebbero stati ottenuti con dichiarazione di circostanze fittizie; da questo punto di vista il provvedimento impugnato trova fondamento nella norma attributiva di potere dell’art. 7, co. 1, lett. a), t.u. stranieri;

– sulla violazione dell’affidamento occorre rilevare che il provvedimento è stato preceduto dal preavviso ex 10bis e che è stato attivato quindi il contraddittorio e che quindi a fronte della nessuna deduzione giunta sulla lesione dell’affidamento l’amministrazione non doveva motivare oltre.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso nella parte relativa alla richiesta di permesso di soggiorno ordinario.

REPINGE per il resto.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che determina in euro 500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *