Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 07.06.11 e depositato il 21.06.11, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.
Il ricorrente nell’unico motivo di ricorso lamentava che l’automatismo adottato dal Questore fosse in contrasto con la funzione rieducativi della pena e impedisse per sempre il reinserimento ad uno straniero che era giunto in Italia all’età di sedici anni e che vi viveva da cinque anni; inoltre censurava il fatto che il procedimento per il rinnovo fosse durato più di un anno e che oltretutto non si fosse tenuto conto né del fatto che aveva la disponibilità di un datore di lavoro ad offrirgli una regolare attività lavorativa né che vi era una coppia italiana che era disponibile ad accoglierlo presso la propria abitazione.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.
Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.
Non rileva la sua condizione di persona munita che potrebbe ottenere un regolare lavoro e che sia munito di solidi legami con il nostro paese poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione della pericolosità discrezionalità.
Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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