Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-07-2011, n. 28001

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Roma il 29.11.2010 confermava l’affermazione di colpevolezza di P.M. e F.G. per i reati loro rispettivamente ascritti di violazione della legge stupefacenti, deliberata dal locale GUP il 10.3.2010, solo riducendo le pene.

2. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, a mezzo dei difensori.

2.1 F. deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sul punto, perchè la Corte avrebbe valorizzato la ritenuta avidità di guadagno, trascurando l’incensuratezza ed il ruolo secondario di custode, tuttavia poi riducendo la pena.

2.2 Due gli atti di impugnazione in favore di P..

2.2.1 L’avv. Condoleo deduce:

– violazione dell’art. 192 c.p.p., perchè le deposizioni dei verbalizzanti non sarebbero attendibili ed idonee a dar conto dell’effettivo svolgimento dei fatti all’interno dell’esercizio pubblico, sicchè la motivazione sarebbe congetturale;

illogicità e carenza della motivazione perchè congetturale sarebbe il ritenuto accordo tra P. e Z.;

– erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, da riconoscersi tenendo conto del mancato maneggio personale di stupefacente;

– carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, non essendo stato dato il "giusto peso" agli elementi favorevoli al P..

2.2.2 L’avv. Gianzi deduce:

– violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 110 c.p., perchè le due circostanze valorizzate dai Giudici del merito (ricezione del denaro e della chiave del bauletto di motociclo poi fatta pervenire al soggetto che aveva dato il denaro) sarebbero per sè equivoche, non essendosi tenuto conto della spiegazione di P. quanto al denaro e comunque non essendo stato delineato il suo preciso ruolo nella vicenda;

– violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., perchè il diniego delle attenuanti generiche sarebbe apodittico, non avendo tenuto presenti i diversi aspetti favorevoli, e la contenuta riduzione della pena immotivata.

3.1 Il ricorso di F. è inammissibile. L’apprezzamento della Corte distrettuale è sorretto da motivazione non apparente e non manifestamente illogica, laddove ha ritenuto che la comprovata disponibilità di un lavoro idoneo a consentirgli reddito sicuro e non modesto (aspetto essenziale nel ragionamento della Corte e del tutto ignorato dal ricorrente) manifestasse l’intento di mero lucro che aveva animato la sua azione, e, ciò, sufficiente ad imporre il diniego delle circostanze generiche.

Nè la contestuale riduzione della pena è in alcuna contraddizione, diversi essendo i criteri che caratterizzano i due punti della decisione, il senso di giustizia – nell’ambito dell’art. 133 c.p. – la prima, una particolare specifica ragione, idonea ad imporre autonomamente una ulteriore riduzione della pena altrimenti per sè "di giustizia", la seconda.

Sicchè il motivo si risolve in censura di merito.

3.2.1 I motivi dell’avv. Condoleo sono inammissibili.

I primi due sono del tutto generici, non confrontandosi con le specifiche argomentazioni svolte dalla Corte d’appello a pag. 6, 7 ed 8 della sentenza.

Il terzo motivo è manifestamente inconsistente. Il quarto motivo si risolve in censure di merito.

3.2.2 I motivi dell’avv. Gianzi sono entrambi inammissibili, perchè diversi da quelli consentiti, prospettando censure in realtà di merito, a fronte di una ricostruzione e di un complessivo apprezzamento dei primi due Giudici sorretta da motivazione tutt’altro che apparente ed immune da alcuna manifesta illogicità.

In particolare, la Corte distrettuale ha precisato il ruolo del P. nella fattispecie, con il ricevere il prezzo della droga ed il consegnare all’acquirente la chiave del bauletto dove lo stupefacente era custodito (pag. 10), spiegando perchè la centralità della condotta nel fatto complessivo fosse incompatibile con la richiesta diminuente dell’art. 114 c.p..

Anche in ordine al trattamento sanzionatorio, il Giudice d’appello ha specificamente spiegato le ragioni della quantificazione della pena in concreto, richiamando il precedente specifico e argomentando il fine di mero facile lucro, nonostante l’espletamento di attività lavorativa. Si tratta di argomentazioni tutt’altro che manifestamente illogiche, contraddittorie o anche solo apparenti, che tuttavia hanno accompagnato il pure motivato diverso trattamento del F. (imputato di fatto più grave): sicchè neppure sotto tale aspetto sussiste contraddittorietà alcuna all’interno della motivazione.

4. Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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