Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente C.C.:
Impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17.06.2009 di conferma della decisione emessa li 11.01.2006, dal Tribunale della stessa città, con la quale il predetto, unitamente ad altri coimputati (oggi non ricorrenti) era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre pene accessorie e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile;
nella sentenza confermata in appello, l’imputato era stato ritenuto responsabile di una serie di episodi estorsivi (ex art. 629 c.p.) ai danni dei rappresentanti di società di assicurazione, a lui ascritti ai capi S) T) U);
L’imputato C.C. ricorre per cassazione a mezzo del difensore, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
1) – il ricorrente censura la decisione per avere fondato l’affermazione di responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni delle parti offese, illogicamente trascurando di considerare che costoro, nella qualità di liquidatori erano stati in precedenza indagati per riscontrate anomalie di gestione ed erano portatori di un interesse a formulare accuse nei confronti di terzi;
2)- quanto al merito delle imputazioni ascritte ai capi S) T) U) la sentenza era da censurare per non avere considerato che, in realtà, mancava la prova della falsità dei sinistri e, semmai, la contesa con i liquidatori riguardava l’importo della liquidazione (capo S) ovvero la legittimazione del C. a chiedere l’indennizzo (capo S); mancavano quindi:
– sia l’elemento oggettivo dell’ingiusto profitto e:
– sia quello soggettivo, ritenendo l’imputato di esercitare un preteso diritto; le fattispecie andavano perciò ricondotte nell’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 393 c.p.;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorrente propone solo apparentemente censure di diritto, sostenendo che nella specie debba ravvisarsi l’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quella del reato di estorsione ma, in realtà, formula censure – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, in ordine agli episodi estorsivi, avendo osservato:
– che dinanzi al rifiuto da parte dei liquidatori D. (capo S) e Ca. (capi T-U) di assecondare le richieste di risarcimento avanzate dall’imputato, il C. aveva reagito violentemente: – minacciando di morte e schiaffeggiando il D.; e: – minacciando il Ca. di gravi conseguenze;
– che tali comportamenti, rapportati all’illegittimità delle richieste, essendo del tutto esosa la prima, e priva di delega la seconda, esulavano dall’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Si tratta di una motivazione del tutto congrua perchè:
– sul piano del diritto, risulta conforme alla costante giurisprudenza, anche di questa sezione, che ha affermato il principio che integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la richiesta di adempimento di un preteso debito che sia realizzata con modalità caratterizzate da pervicacia e particolare efficacia intimidatoria, tali da mostrarsi del tutto eccedenti e sproporzionate rispetto all’esercizio del preteso diritto; (Cassazione penale, sez. 2, 02/12/2009, n. 49564) – sul piano del fatto, risulta aderente ai fatti di causa ed immune da illogicità evidenti, atteso che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" , circostanza che non ricorre nella specie. ( Cassazione penale sez. 4, 12 giugno 2008. n. 35318).
Per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni -in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale. sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando l’omessa verifica dell’attendibilità dei liquidatori delle compagnie di assicurazione che, a suo parere, potrebbero essere stati interessati a coprire le proprie irregolarità accusando il C., ma si tratta di motivi inammissibili perchè fondati su deduzioni generiche in assenza dell’indicazione di elementi specifici a carico dei testi D. e C. (Cassazione penale sez. 6, 06 febbraio 2003. n. 13261) ritenuti, al contrario, pienamente attendibili dalla corte territoriale con il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, sicchè appare del tutto legittima la sintetica motivazione stesa al riguardo. (Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008 n. 35319).
Invero, nella sentenza di 1 grado, si precisa che, riguardo ai liquidatori, non sono emersi elementi di reità atteso che "non vi è traccia nè di accordi interni nè di rapporti e/o frequentazioni con i singoli presunti consociati, quali il C." (sent. trib.
Dell’11.01.2006).
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione; (Cassazione penale, sez. 2, 21 aprile 2006, n. 19578) termine che, per altro, applicandosi la disciplina della novella del 2005, non è ancora decorso, (vedi anche le annotazioni dello "ufficio spoglio" di questa sezione).
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso , l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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