Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Campobasso, ex art. 425 c.p.p., ha disposto non luogo a procedere nei confronti di C.G., imputato dei reati di cui all’art. 328 c.p., comma 1, e art. 593 c.p., per avere – come incaricato di pubblico servizio in qualità di medico incaricato della guardia medica presso l’ambulatorio di G. – omesso di prestare l’assistenza occorrente e le cure del caso (disinfettazione e sutura) a Co.Do., che si era presentato con ferita lacera in sede frontale, esito di caduta.
2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, il quale deduce inosservanza degli artt. 328 e 593 c.p., erronea applicazione dell’art. 425 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Rileva innanzitutto il Collegio che l’art. 593 c.p., comma 2, delinea una fattispecie penale omissiva riferita a chiunque, "trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo", ometta di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.
Tale fattispecie, che sanziona la violazione di un dovere generale di soccorso, non viene in rilievo e non concorre formalmente – in forza del principio di specialità (art. 15 c.p.) – con il delitto di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p., comma 1), che disciplina la violazione del dovere specifico del medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
La fattispecie prevista dall’art. 328 c.p. è specifica rispetto a quella generale sotto il profilo soggettivo e oggettivo e, comunque, assorbe l’ipotesi generale di cui all’art. 593 c.p., con la conseguenza che va in radice esclusa la configurabilità di tale delitto, anche in ossequio al principio del ne bis in idem sostanziale, tanto più che, nel caso in esame, al C. è stato contestato il reato di cui all’art. 593 c.p., "perchè, con la condotta indicata al capo A (ossia proprie quelle relativa alla contestazione del delitto di cui all’art. 328 c.p.), ometteva di prestare l’assistenza occorrente al ferito Co.Do., recatosi presso la guardia medica di G. per ricevere le cure del caso". 3. In ordine all’art. 328 c.p., comma 1, il giudice di merito ha escluso il rifiuto e l’omissione, avendo il C., addetto al servizio di guardia medica, provveduto, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare in paziente in ospedale, dove si provvide alla sutura della ferita.
Il ricorrente sottopone all’esame della Corte di legittimità il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi, così sostanzialmente richiedendo al giudice di legittimità non già un controllo sulla motivazione e sulla regola di giudizio adottata dal giudice di merito, bensì un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.
Per quanto concerne la censura di vizio della motivazione per avere il giudicante fatto riferimento all’inesistenza di pericolo di vita del Co. e all’irrilevanza concreta del ritardo nella medicazione poi effettuata, il Collegio osserva che il riferimento era funzionale alla chiamata del 118 e al successivo ricovero del Co., non già a richiedere la sussistenza del pericolo di vita nella configurabilità della fattispecie prevista dall’art. 328 c.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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